Il 14 febbraio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, contenuto nel Decreto Legislativo n. 14 del 12.01.2019.
Le novità introdotte, tra le quali la sostituzione del termine “fallimento” con la meno penalizzante espressione “liquidazione giudiziale“, entreranno in vigore tra 18 mesi, il 15 agosto 2020, salvo alcune disposizioni per le quali l’entrata in vigore è prevista già a partire dal 16 marzo 2019. Attraverso il D.Lgs. 14/2019 sono state apportate anche delle modifiche ad alcune norme del Codice Civile.
In particolare, per quanto riguarda l’art. 2086 c.c., la rubrica è rinominata “Gestione dell’impresa”, ed è aggiunto un secondo comma che prevede, per le imprese in forma societaria e collettiva, che l’assetto organizzativo sia adeguato alle dimensioni anche al fine di una più celere emersione e rilevazione della crisi; viene poi aggiunto il dovere dell’imprenditore di attivare tempestivamente gli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi.
Con tale modifica il Legislatore ha inteso responsabilizzare maggiormente l’imprenditore nelle sue scelte, tramite il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato, finalizzato a rendere più semplice e celere l’adozione di tutti gli strumenti previsti dal nuovo Codice per il recupero della continuità aziendale.
Agli artt. 2257, 2380-bis, 2409-novies e 2475 c.c. viene inoltre precisato che la gestione dell’impresa è da intendersi e svolgersi così come definita dal nuovo art. 2086 c.c.
Le modifiche più significative riguardano le società a responsabilità limitata; tra queste, quella dell’art. 2477 c.c. relativo al sindaco e alla revisione legale dei conti.
Le s.r.l. e le società cooperative già costituite, infatti, dovranno modificare statuti o atti costitutivi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della nuova normativa, al fine di ottemperare all’obbligo di nomina degli organi di controllo o del revisore legale dei conti. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conserveranno la loro efficacia, anche se non conformi alle disposizioni previste dal riformato art. 2477 c.c.
Vengono poi sostituiti il 2° e 3° comma, per cui viene meno l’obbligo di nomina per società con capitale sociale non inferiore a quello previsto dalle S.p.A.; la nomina resta obbligatoria se la società è tenuta alla redazione di un bilancio consolidato o controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.
Una modifica significativa è quella relativa alla obbligatorietà della nomina; non serve più il superamento di almeno due dei limiti previsti al 1° comma dell’art. 2435-bis, in quanto l’obbligatorietà interviene nel momento in cui è superato un unico limite tra quelli espressi direttamente all’art. 2477 che sono:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
Al 5° comma si precisa inoltre che, oltre a qualsiasi soggetto interessato, possa chiedere al Tribunale la nomina dell’organo di controllo o del revisore anche il conservatore del Registro delle Imprese; infine, le norme ex art. 2409 c.c. sono estese ora a tutte le società e quindi anche a quelle prive di organo di controllo.
In tema di responsabilità degli amministratori di S.r.l., all’art. 2476 c.c. viene inoltre introdotto un nuovo comma, dopo il 5°, per cui gli amministratori rispondono anche nei confronti dei creditori sociali nel caso in cui non abbiano rispettato gli obblighi relativi alla conservazione del patrimonio sociale qualora quest’ultimo sia insufficiente a soddisfare i creditori. Tale azione è da considerarsi indipendente rispetto a quella compiuta dalla società e dai soci nei confronti degli amministratori; per cui la rinuncia ad agire da parte dei soci, non impedisce ai creditori di agire nei confronti degli amministratori.
Con tale modifica sono dunque introdotti dei nuovi obblighi per gli amministratori di S.r.l. con cui il Legislatore recepisce l’interpretazione dottrinale e giurisprudenziale consolidata in base alla quale, per analogia con i creditori sociali di S.p.A., l’azione di responsabilità era proponibile anche da parte dei creditori sociali della S.r.l.
Nel corpo dell’art. 2486 c.c., si prevede che il danno risarcibile dagli amministratori di S.r.l. (per violazione degli obblighi di conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale, in seguito al verificarsi di una causa di scioglimento), sia pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica – o alla data di apertura della procedura concorsuale – e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento.
In caso di procedura concorsuale (ma con criterio espressamente applicabile a qualsiasi azione di responsabilità), si prevede che se mancano le scritture contabili o comunque se i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura; spetterà all’amministratore convenuto dar prova del diverso ammontare del danno arrecato al patrimonio sociale.