Il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” introduce al Titolo I, Capo I, alcune “Semplificazioni in materia di contratti pubblici“.
Appalti sottosoglia – art. 1
L’art. 1 del D.L. introduce tempi ristretti e tassativi per concludere gli affidamenti: “…l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b)” (procedura negoziata).
Inoltre si prevede che “Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto“.
Sino al 31 luglio 2021, la soglia per gli affidamenti diretti viene elevata a 150.000 €, oltre la quale si esperiscono le procedure negoziate con 5, 10 e 15 inviti. La Stazione Appaltante non richiede la garanzia provvisoria del 2% dell’importo dell’affidamento ex art. 93 del Codice, salvo motivazione e comunque con ammontare dimezzato.
Appalti soprasoglia – art. 2
Gli affidamenti vanno conclusi entro sei mesi dalla data di avvio del procedimento, e gestiti con i tempi ridotti previsti dalle procedure di urgenza; gli appalti “la cui realizzazione è necessaria per il superamento della fase emergenziale o per far fronte agli effetti negativi, di natura sanitaria ed economica, derivanti dalle misure di contenimento e dall’emergenza sanitaria globale del COVID-19” possono essere affidati con procedura negoziata anche soprasoglia e soprattutto “in deroga ad ogni disposizione di legge” (tranne penale, antimafia e vincoli inderogabili UE).
La previsione si applica anche agli appalti relativi a scuole, università, carceri, sanità, infrastrutture (stradali, ferroviarie, aeroportuali, portuali) e agli “interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica“.
Legalità e antimafia – art. 3
Fino al 31 luglio 2021, il rilascio della certificazione antimafia avviene sempre con procedura di urgenza; inoltre si introduce una “informativa liberatoria provvisoria” che consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e sub-contratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva.
Si conferma che l’iscrizione alla white list o all’anagrafe degli esecutori “equivale al rilascio dell’informazione antimafia“; inoltre il D.L. – modificando l’art. 83-bis del D.Lgs. 159/2011 – prevede che le Stazioni Appaltanti, in luogo di poter prevedere “…prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto“.
Stipulazione del contratto e ricorsi amministrativi – art. 4
La stipulazione del contratto “deve avere luogo” entro 60 giorni dall’aggiudicazione, salvo proroga “comunque giustificata dall’interesse alla sollecita esecuzione del contratto” e a pena di responsabilità del dirigente; la pendenza di un ricorso non costituisce giustificazione adeguata. Impugnando l’affidamento di un appalto sottosoglia o anti-crisi si potrà ottenere solo il risarcimento per equivalente e non anche la caducazione del contratto o il subentro nell’esecuzione, in forza del richiamo all’articolo 125 del codice del processo amministrativo; il ricorso “è di norma definito” in esito all’udienza cautelare.
Sospensione dell’esecuzione – art. 5
Fino al 31 luglio 2021, in deroga all’art. 107 del Codice, la sospensione dei lavori può avvenire solo per cause previste da norme penali e antimafia, gravi ragioni di ordine pubblico, tecnico o pubblico interesse; entro 15 giorni un collegio consultivo tecnico “adotta una determinazione con cui accerta l’esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, tra quelle di cui al comma 4, con cui proseguire i lavori e le eventuali“.
Se l’impresa esecutrice entra in crisi (anche nel caso di concordato in continuità) o ritarda l’avvio o l’esecuzione (di almeno il 10% del tempo contrattuale) e non si può proseguire il contratto, su parere del collegio consultivo la Stazione Appaltante risolve di diritto il contratto e può: a) eseguire in via diretta o tramite società pubbliche; b) scorrere la graduatoria, stipulando il contratto per il completamento dei lavori alle condizioni dell’interpellato; c) indire una nuova procedura; d) proporre la nomina di un commissario straordinario.
L’inadempimento della controparte o di altri soggetti non è invocabile per sospendere i lavori. Il Giudice deve attenersi al principio secondo cui l’interesse economico dell’appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura concorsuale o di crisi non può essere ritenuto prevalente rispetto all’interesse alla realizzazione dell’opera pubblica.
Collegio consultivo tecnico – art. 6
Fino al 31 luglio 2021 per i lavori pubblici soprasoglia le stazioni appaltanti devono costituire un collegio consultivo tecnico (formato da tre o cinque componenti in base alla complessità dell’opera e alle professionalità richieste). L’inosservanza delle determinazioni del collegio determina responsabilità e inadempimento contrattuale; le decisioni hanno validità di lodo contrattuale e i compensi sono computati nel quadro economico dell’opera.
Fondo prosecuzione delle opere – art. 7
È prevista l’istituzione di un “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche“, in particolare appalti soprasoglia e anti-crisi. Il Fondo può essere attivato, su richiesta della Stazione Appaltante nel caso in cui “…siano carenti le risorse per la regolare prosecuzione dei lavori” e non per finanziare nuove opere.
Le modalità operative del fondo sono individuate con decreto ministeriale, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL Semplificazioni; le “risorse per la rapida prosecuzione dell’opera” sono assegnate con decreti a cadenza trimestrale del MIT. Per il 2020 lo stanziamento è di 30 milioni di Euro, per gli anni successivi la dotazione massima è fissata a 100 milioni di Euro.
Altre disposizioni urgenti – art. 8, 1° c.
Ai sensi del comma 1°: a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori o l’esecuzione in via di urgenza; b) la visita dei luoghi da parte dell’aggiudicatario deve essere strettamente indispensabile; c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza, senza necessità di motivazione; d) si possono avviare procedure anche in assenza di previsione negli strumenti di programmazione, da aggiornare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto-Legge.
Lavori in corso di esecuzione – art. 8, 4° c.
Il direttore lavori adotta uno stato di avanzamento lavori entro 15 giorni dall’entrata in vigore del D.L., con certificato di pagamento contestuale o entro i successivi cinque giorni e pagamento entro 15 giorni dall’emissione del certificato. Sono riconosciuti alle imprese gli extra-costi di sicurezza sostenuti “in attuazione delle misure di contenimento“, il cui rispetto da parte dell’esecutore costituisce “causa di forza maggiore” ovvero “circostanza non imputabile“.
Modifiche al Codice relative alle cause di esclusione dalle gare – art. 8, 5° c.
Il Decreto elimina la possibilità che un concorrente venga escluso per condanna o irregolarità (art. 80, 1° e 5° c.) “anche riferita a un suo subappaltatore“. Introdotta al comma 4° dell’art. 80 la possibilità di escludere un operatore per violazioni degli “…obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione“.
Altre modifiche al Codice – art. 8, 5° c.
Abrogato l’obbligo (già sospeso dal D.L. Sblocca-Cantieri) di nominare la terna di subappaltatori; obbligo per l’affidatario di sostituire i subappaltatori irregolari. Introdotta la possibilità di presentare proposte di partenariato anche per opere già presenti negli strumenti di programmazione della P.A.
Sospensione del Codice – art. 8, 7° c.
Prorogato fino al 31 dicembre 2021 il termine del D.L. Sblocca-Cantieri che sospende l’obbligo di servirsi di centrali di committenza, il divieto di appalto integrato e l’entrata in vigore dell’albo dei commissari di gara gestito dall’ANAC.
DURC – art. 8, 10° c.
Per essere affidatari di lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal decreto è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva la cui validità non sia stata prorogata per effetto dell’art. 103 del D.L. 18/2020, se in scadenza fino al 31 luglio 2020.
Commissari Straordinari – art. 9
Con uno o più D.P.C.M., su proposta di MIT e MEF, “…sono individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità […] per la cui realizzazione o completamento si rende necessario la nomina di uno o più Commissari straordinari che è disposta con i medesimi decreti“.
I Commissari assumono le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga al Codice, fatte salve norme antimafia, vincoli UE e disposizioni in materia di subappalto; riferiscono al CIPE i progetti approvati, il relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento.