In tema di attestazioni SOA necessarie per la partecipazione alle gare di appalto, lo Studio Pettinelli aveva sostenuto, nell’ambito di un giudizio di impugnazione di un’aggiudicazione definitiva, la tesi della continuità sostanziale del possesso dei requisiti, in contrapposizione ad un approccio formale, volto a sanzionare con l’esclusione dalle procedure eventuali scadenze o intempestivi rinnovi dei certificati.
Secondo il T.A.R. Lombardia, tuttavia, la ratio della norma di cui all’art. 76, comma 5, D.P.R. n. 207/2010 è quella di “…evitare soluzioni di continuità nella qualificazione delle imprese, in modo che la posizione del concorrente che, prima della scadenza dell’attestazione anzidetta, si sia tempestivamente e diligentemente premurato di richiederne il rinnovo, confidando nella sua tempestiva evasione, non può essere penalizzata con l’esclusione dalle gare pubbliche” (T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, n. 186 del 23/01/2018).
Basta allora all’impresa dimostrare di essersi tempestivamente attivata per il rinnovo o la verifica delle attestazioni possedute, per far sì che la nuova SOA conseguita valga anche il periodo “scoperto”; in tal senso si è ritenuto che la verifica positiva sia “…idonea a creare una saldatura con il periodo successivo alla scadenza della precedente attestazione, fino all’esito positivo della domanda di rinnovo“.
Sul tema è di recente tornato il Consiglio di Stato, che pare aver fatto retromarcia sul principio di continuità nel possesso dei requisiti e delle corrispondenti attestazioni aventi valore certificativo; il caso in esame riguardava una impresa dapprima in possesso della qualifica in categoria OG3 – classifica V, successivamente (in fase di gara) diminuita alla classifica III-bis per mancata verifica di un Certificato Esecuzione Lavori da parte di un committente privato, e infine riacquistata in classifica IV-bis allorché il committente privato confermava il C.E.L.
In primo grado, il T.A.R. Calabria aveva annullato la revoca dell’aggiudicazione, ritenendo che il requisito utile per il conseguimento della classifica IV-bis (ovverosia l’esecuzione del lavoro tardivamente certificato dal committente privato), poteva ritenersi sussistente fin dalla data di rilascio dell’attestazione intermedia in classifica inferiore.
In riforma della sentenza del T.A.R., la Sezione Quinta del Consiglio di Stato (Sentenza n. 374 del 15/01/2019) ha invece ritenuto che “solo a fronte della sussistenza (accertata dalla SOA nel corso dell’istruttoria svolta) di tutte le condizioni di fatto e di diritto previste dalle norme regolamentari per il rilascio delle attestazioni, può dirsi maturato il requisito sostanziale per l’ottenimento di una determinata qualificazione“; per tale motivo il “decremento nella qualifica SOA necessaria alla partecipazione alla gara e la certificata discontinuità nel possesso dei requisiti non poteva che determinare effetti espulsivi“.
Viene quindi affermato il principio in forza del quale l’efficacia retroattiva di una certificazione SOA (per il periodo “scoperto”) vale solo nei limiti dei requisiti effettivamente e formalmente accertati dall’organismo di attestazione, e non anche di quelli concretamente posseduti dall’operatore economico ma non verificati nell’ambito dell’istruttoria.
Secondo il Collegio di Palazzo Spada, la continuità dei requisiti di qualificazione sarebbe richiesta “..non in virtù di un astratto e vacuo formalismo procedimentale, quanto piuttosto in ragione del carattere costitutivo della certificazione rilasciata da una SOA e della sua specifica funzione“.