GARE E APPALTI – Il nuovo regime di impugnazione delle ammissioni alle procedure di gara

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016, è stato introdotto l’onere per tutti i concorrenti ad una gara ad evidenza pubblica di immediata impugnazione delle ammissioni, differenziandosi nettamente dal previgente regime, e dalla granitica giurisprudenza sul punto, secondo cui l’onere di impugnazione delle stesse sorgeva esclusivamente con l’aggiudicazione definitiva, ovvero quando si concretizzava la concreta ed attuale lesione dell’interesse del partecipante non risultato aggiudicatario.

La ratio di questo nuovo regime è stata ravvisata nella “precipua ottica di cristallizzare e rendere intangibile la fase di gara relativa agli operatori economici ammessi a partecipare, ovvero, in altri termini, a definire la platea dei soggetti ammessi alla gara (parere Consiglio di Stato, 1 aprile 2016, n. 855), in un momento antecedente all’esame delle offerte e alla conseguente aggiudicazione, evitando così un possibile annullamento dell’affidamento per un vizio a monte della procedura”.

Il T.A.R. Lazio, con la recente sentenza n. 2118 del 8 febbraio 2017, ha inoltre ritenuto che l’interesse ad impugnare le ammissioni permane anche a seguito dell’intervenuta aggiudicazione, in quanto il D. Lgs. 50/2016 ha introdotto un “modello complessivo di contenzioso appalti a duplice sequenza, in cui il nuovo sottosistema accelerato viene disgiunto da quello successivo delle impugnazioni per altri vizi della procedura di gara (es. vizi del bando, della composizione della commissione, della documentazione prodotta ma verificata dopo l’aggiudicazione, dell’offerta stessa), ovvero per vizi relativi all’esito oggettivo della stessa”.

Invero – continua ancora il Collegio – “dichiarare il ricorso inammissibile, recte improcedibile, in ragione del raggiungimento del bene ultimo dell’aggiudicazione da parte del ricorrente, e quindi del mancato ottenimento di ulteriori benefici dall’esclusione dei controinteressati, non utilmente collocati – secondo la regola classica – comporterebbe da ultimo una situazione alquanto singolare, ove non del tutto violativa del diritto di difesa, per cui il ricorrente aggiudicatario si vedrebbe precluso l’esame delle proprie doglianze nei confronti degli altri concorrenti, i quali, invece, ben potrebbero ottenere l’accoglimento delle proprie ragioni contro l’ammissione del ricorrente, ed in via derivata, l’aggiudicazione ottenuta.”

In altri termini, ad avviso del Collegio a seguito della separazione delle due fasi processuali – evidenziata altresì dal fatto che è diverso anche il rito stesso –  la aggiudicazione intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso immediato, “non può ritenersi tale da incidere sull’interesse a ricorrere ex art. 120, comma 2-bis, non essendo venuta meno l’utilità (o la ratio) del ricorso anticipato”.