Lo Studio Legale Pettinelli, in collaborazione con lo Studio Legale Cancrini & Partners di Roma, ha assistito la Intercantieri Vittadello S.p.A. nel ricorso avanti al T.A.R. Lazio contro la Prefettura di Roma e l’Autorità Nazionale Anti Corruzione, per l’annullamento del decreto prefettizio n. 21107 del 22.1.2016 con il quale veniva richiesto agli amministratori straordinari del Consorzio Venezia Nuova di accantonare in un apposito fondo, fino all’esito dei giudizi in sede penale, gli utili complessivamente conseguiti nell’ambito dei lavori per il MO.S.E., in essi compresi gli utili facenti capo alle imprese consorziate.
Il T.A.R. del Lazio, sezione I-ter, ha accolto il ricorso con sentenza pubblicata in data 9 gennaio 2017.
Il ricorso era stato proposto dalla Intercantieri Vittadello S.p.A. in qualità di impresa consorziata del Consorzio San Marco Costruttori Veneti, a sua volta consorziato del Consorzio Venezia Nuova; in punto di legittimazione processuale – il cui difetto veniva eccepito dalla resistente -, il Tribunale ne ha dichiarato la sussistenza rilevando che la ricorrente “pur non essendo individuata tra i soggetti destinatari del provvedimento prefettizio censurato, tuttavia […] ne subisce gli effetti negativi“.
L’Amministrazione eccepiva inoltre l’inammissibilità dell’impugnativa con riguardo ai pareri resi dall’Avvocatura Generale dello Stato; eccezione disattesa sulla base del rilievo che i pareri erano stati impugnati “quali atti presupposti rispetto al provvedimento prefettizio impugnato in via principale, nel quale essi sono stati diffusamente richiamati“.
Nel merito, il ricorso è stato accolto sulla base della corretta interpretazione dell’istituto della straordinaria e temporanea gestione dell’impresa di cui all’art. 32, comma 1, lett. b), del d.l. n. 90/2014.
In particolare, tale misura di carattere eccezionale “deve essere circoscritta alla sola esecuzione del contratto di appalto o accordo contrattuale o concessione per cui si sono verificati i fatti gravi“, ed inoltre “non può concernere soggetti estranei ai fatti rilevanti ai fini dell’adozione della misura stessa“; in tal modo il Tribunale ha accolto l’eccezione della ricorrente relativa all’ambito soggettivo di efficacia del provvedimento prefettizio principale, emesso unicamente nei confronti del Consorzio, senza alcuna estensione automatica ad altre imprese consorziate.
Per l’effetto, anche la misura accessoria che dispone l’accantonamento dell’utile in un apposito fondo “non può riguardare soggetti che non siano stati previamente colpiti dalla misura principale“, ovverosia la straordinaria a temporanea gestione; diversamente, agli Amministratori prefettizi sarebbe concesso un significativo potere gestorio (segnatamente, di incidere nella redazione dei bilanci) anche nelle imprese consorziate.
Altro rilievo riguarda la natura del Consorzio quale autonomo centro di interessi; ne deriva che le imprese consorziate devono ritenersi a tutti gli effetti soggetti terzi e dal patrimonio distinto.
Conclude quindi il Tribunale dichiarando illegittimi sia il provvedimento prefettizio impugnato che la proposta del Presidente dell’ANAC, nonché i presupposti pareri dell’Avvocatura generale dello Stato; la sentenza chiarisce quindi autorevolmente il perimetro delle misure straordinarie (principale ed accessoria) e detta una serie di principi ai quali gli Amministratori del Consorzio dovranno adeguarsi nell’ambito della loro attività di gestione.