RISTRUTTURAZIONI DEL DEBITO – Falcidiabilità del credito per ritenute fiscali

La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in merito al trattamento dei debiti verso l’Erario nell’ambito di una procedura di Concordato Preventivo, sancendo un principio che potrebbe rivelarsi ulteriormente disincentivante per l’istituto della transazione fiscale ex art. 182-ter L.F.

Sul punto, la sentenza n. 1337 del 19 gennaio 2017 chiarisce che “Se si riconosce la facoltatività del ricorso alla transazione fiscale, sulla base del decisivo argomento testuale desumibile dall’incipit dello stesso art. 182-ter legge fall., che prevede appunto la mera facoltà del debitore di promuovere contestualmente sia la procedura di concordato preventivo sia il subprocedimento per la conclusione della transazione fiscale (si veda, da ultimo, Sez. 1, 22 settembre 2016, n. 18561), può allora ben dirsi che, anche quando il passivo dell’impresa risulti gravato da debiti di natura tributaria (quale che ne sia la tipologia), per il debitore sono disponibili due ipotesi di concordato preventivo: una principale, che prescinde da un previo accordo con il Fisco; l’altra speciale, che include la transazione fiscale.”

Se può quindi ritenersi sussistere tra le due fattispecie di concordato preventivo un rapporto di specialità, ne deriva che alla fattispecie generale – id est quella del concordato senza transazione fiscale – non sarà possibile estendere la disciplina della fattispecie speciale del concordato con transazione fiscale; ciò con particolare riferimento al trattamento di credito per ritenute fiscali operate e non versate ed I.V.A. (cfr. Corte di Giustizia UE, 07/04/2016, causa C-546/14), meramente dilazionabili e non assoggettabili a falcidia.

Per cui la Corte ricollega la previsione dell’infalcidiabilità del credito per ritenute (di cui all’art. 182-ter, 1° c. L.F.) alla sola ipotesi di proposta di concordato preventivo accompagnata da una transazione fiscale.

Nell’ipotesi di proposta concordataria “tradizionale” ben potrà proporsi di pagare solo parzialmente il credito per ritenute operate e non versate, laddove l’esperto indipendente attesti ai sensi dell’art. 160, 2° c. L.F. che tale debito non riceverebbe un trattamento migliore in caso di fallimento; evidente che una simile impostazione renderà ancora meno conveniente il ricorso, da parte dell’imprenditore in crisi, all’istituto della transazione fiscale.