In attesa dell’entrata in vigore – a partire dal 4 maggio – del nuovo D.P.C.M, il Ministero dello Sviluppo Economico (di concerto con MIT e Ministero della Salute) ha inviato una nota al Ministero dell’Interno con la quale si precisa che tra le attività non sospese dal D.P.C.M. 10 aprile 2020 rientrano non soltanto quelle ricomprese nella disciplina c.d. goldenpower, ma anche “le attività orientate prevalentemente alla esportazione il cui prolungamento della sospensione rischierebbe di far perdere al nostro paese quote di mercato” e le attività nel settore delle costruzioni relative ai cantieri di edilizia residenziale pubblica, scolastica, penitenziaria e ai cantieri necessari a scongiurare il rischio di dissesto idrogeologico.
Pertanto, in seguito alla comunicazione al prefetto territorialmente competente, a partire dal 27 aprile 2020 potranno essere aperte le suddette attività e cantieri così come la loro filiera; ovviamente, la ripresa o continuazione delle attività deve avvenire nel rispetto delle previsioni di cui ai protocolli sulla sicurezza negli ambienti di lavoro e nei cantieri del 24 aprile 2020.
Segnaliamo quindi le nuove attività produttive consentite, oltre a quelle di cui ai codici ATECO indicati nei precedenti D.P.C.M.:
- 09. attività dei servizi di supporto all’estrazione
- 12. industria del tabacco
- 13. industrie tessili
- 14. confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia
- 15. fabbricazione di articoli in pelle e simili
- 22. fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
- 23. fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
- 24. metallurgia
- 25. fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
- 26. fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi
- 27. fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche ampliato
- 28. fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
- 29. fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
- 30. fabbricazione di altri mezzi di trasporto
- 31. fabbricazione di mobili
- 32. altre industrie manifatturiere
- 33. riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature
- 41. costruzione di edifici
- 43. lavori di costruzione specializzati
- 45. commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli
- 46. commercio all’ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)
- 68. attività immobiliari
- 73. pubblicità e ricerche di mercato
- 78. attività di ricerca, selezione, fornitura di personale
- 80. servizi di vigilanza e investigazione
- 82. attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
- 95. riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa
Il D.P.C.M. 26 aprile 2020 prevede inoltre, per le imprese che riprenderanno la loro attività a partire dal 4 maggio p.v., la possibilità di svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dal 27 aprile 2020.
Ai sensi dell’art. 2 comma 6 del D.P.C.M., le imprese le cui attività non sono sospese devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali nonché – per i rispettivi ambiti di competenza – il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri (del 24 aprile 2020) e nel settore del trasporto e della logistica (del 20 marzo 2020).
Ai sensi dell’art. 2 comma 11, per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni dovranno monitorare con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del Sistema Sanitario Regionale.
Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario – individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario e secondo i criteri stabiliti dal Ministero della Salute – il Presidente della Regione deve proporre tempestivamente al Ministro competente le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale interessate dall’aggravamento.
Il D.P.C.M. precisa che le imprese, le cui attività dovessero essere sospese per qualunque causa, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall’adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione.
Infine, l’art. 2 comma 8 del D.P.C.M. afferma che per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.