Il Testo Unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa (d.p.r. n. 445/2000) definisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà come “il documento sottoscritto dall’interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo unico“.
Ai sensi dell’art. 38, comma 3° del d.p.r. 445/2000 “Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore”.
Secondo l’art. 35, 2° c. d.p.r. 445/2000 “Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato”.
Laddove il concorrente non presenti nessuno di questi documenti, la dichiarazione sostitutiva di certificazioni o di atti di notorietà (artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000) risulta carente di un elemento essenziale, non integrabile – nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica – tramite soccorso istruttorio.
Per cui le dichiarazioni prive di documento di identità in allegato devono intendersi come non rese; si tratta di una irregolarità non sanabile ai sensi dell’art. 83, 9° c. del D. Lgs. 50/2016.
Di recente il Consiglio di Stato ha ribadito che “l’allegazione della copia fotostatica del documento del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva, prescritta dal comma 3 dell’art. 38 d.P.R. n. 445 del 2000, è adempimento inderogabile, atto a conferire – in considerazione della sua introduzione come forma di semplificazione – legale autenticità alla sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione e giuridica esistenza ed efficacia all’autocertificazione” (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4959 del 20/08/2018).
Anche l’ultima pronuncia del T.A.R. Veneto sul tema conferma che “nelle procedure amministrative l’allegazione della copia fotostatica del documento del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva, prevista dall’art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, è adempimento inderogabile atto a conferire, in virtù della sua introduzione come forma di semplificazione, legale autenticità alla sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione e giuridica esistenza ed efficacia all’autocertificazione; si tratta quindi di un elemento integrante della fattispecie normativa, rivolto a stabilire, data l’unità della fotocopia sostitutiva del documento di identità e della dichiarazione sostitutiva, un collegamento tra la dichiarazione ed il documento ed a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, la soggettiva imputabilità della dichiarazione al soggetto che la presta” (T.A.R. Veneto – Venezia, n. 85 del 26/01/2017).