Il testo del D.L. Genova (Decreto Legge 28.09.2018, n. 109, “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze“) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 settembre ed è entrato in vigore il giorno successivo.
I provvedimenti indifferibili e urgenti adottati in conseguenza del crollo del Ponte Morandi (tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10) riguardano innanzitutto la figura e i poteri del Commissario straordinario per la ricostruzione.
In particolare, si prevede che “Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l’affidamento e la ricostruzione dell’infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge extrapenale, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea“.
I fondi per la ricostruzione, ai sensi dell’art. 1, 6° c., dovranno essere versati dal “concessionario del tratto autostradale alla data dell’evento“, quale soggetto responsabile del mantenimento in sicurezza dell’infrastruttura ovvero quale “responsabile dell’evento“, tenuto per tale motivo a far fronte alle spese di ricostruzione dell’infrastruttura e di ripristino del connesso sistema viario; questo comunque “impregiudicato ogni accertamento sulla responsabilità“.
In mancanza di versamento, il Commissario potrà individuare un soggetto (pubblico o privato) che anticipi le somme necessarie, in cambio “…della cessione pro solvendo della pertinente quota dei crediti dello Stato nei confronti del concessionario“.
Il Commissario potrà disporre progetti e lavori in affidamento diretto, purché i destinatari siano imprese senza partecipazione in società concessionarie stradali o autostradali; dovranno infatti individuarsi “uno o più operatori economici che non abbiano alcuna partecipazione, diretta o indiretta, in società concessionarie di strade a pedaggio“. Tale norma restringe notevolmente il ventaglio dei possibili operatori, escludendo molte delle principali imprese di costruzione italiane.
Si prevede inoltre che l’aggiudicatario costituisca, ai fini della realizzazione delle attività affidate, una struttura giuridica con patrimonio e contabilità separati (quindi una SPV – special purpose vehicle).
In materia di giustizia amministrativa, il D.L. prevede che “Tutte le controversie relative agli atti adottati dal Commissario straordinario di cui all’articolo 1, nonché ai conseguenti rapporti giuridici anteriori al momento di stipula dei contratti che derivano da detti atti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo“.
Tra le altre norme adottate con il Decreto Legge, si segnala l’istituzione presso il M.I.T. dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), nonché dell’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP) e del Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità.