PROJECT FINANCING – Ricostruzione pubblica con partenariato pubblico privato

Ordinanza Corte dei Conti n. 47 del 10/01/2018

L’ordinanza n. 47 del 10/01/2018 della Corte del Conti permetterà di ricorrere ai fondi commissariali per la ricostruzione pubblica anche mediante finanza di progetto; si scrive infatti che «il modulo procedimentale speciale delineato dal citato art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, incentrato sull’affidamento di contratti di appalto dei lavori di ricostruzione o riparazione sulla base dei progetti esecutivi approvati dal Commissario straordinario, non esclude la possibilità di ricorrere agli strumenti di partenariato pubblico-privato disciplinati dal Codice dei contratti pubblici in relazione agli edifici pubblici ed alle infrastrutture strumentali allo svolgimento di servizi pubblici, trattandosi di interventi prodromici al ripristino della funzionalità di servizi pubblici ai sensi dell’art. 14, comma 1, dello stesso decreto-legge».

Potranno realizzarsi in regime di project financing scuole università, edifici comunali, caserme, immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici sottoposti a tutela; ciò a condizione che l’intervento di ricostruzione sia incluso nei piani programmatici approvati con ordinanze del Commissario.

La promozione dell’iniziativa avviene come di norma attraverso la presentazione di progetto di fattibilità, bozza di convenzione e il piano economico-finanziario asseverato; destinatari saranno direttamente gli Enti proprietari degli edifici, che «provvedono alla valutazione di fattibilità entro un mese dalla presentazione della proposta».

La peculiarità rispetto alla procedura ordinaria attiene al fatto che «Nel piano economico-finanziario è in ogni caso contenuta la separata indicazione degli importi che dovranno essere coperti dal contributo erogato dal Commissario straordinario ai sensi dell’art. 14 del decreto-legge. Tale indicazione rispetta in ogni caso i limiti quantitativi di cui all’art. 180, comma 6, quinto periodo, del Codice dei contratti pubblici» [che equivale al 49%].

Dopo l’approvazione degli Enti proprietari «il progetto di fattibilità o il progetto definitivo da porre a base di gara è trasmesso al Commissario straordinario per l’approvazione e la quantificazione del contributo a carico della struttura commissariale».
Il Commissario è quindi chiamato ad una valutazione di congruità, nell’ambito della quale «… si tiene conto del complessivo equilibrio economico-finanziario dell’operazione quale risultante dal piano e dalla documentazione allegata al progetto».

Successivamente, l’appalto viene affidato e gestito dalle centrali di committenza regionali, secondo la disciplina di cui all’articolo 181 del Codice; il bando deve prevedere «modalità e tempi di pagamento che siano in ogni caso idonei ad assicurare che la successiva verifica di congruità sul progetto esecutivo […] avvenga prima che il contributo sia stato integralmente erogato»

Il progetto esecutivo predisposto dall’aggiudicatario viene poi trasmesso al Commissario straordinario per la verifica del permanere della congruità del contributo erogato; condizione che deve permanere durante tutta l’esecuzione dell’appalto, così da richiedere un nuovo decreto commissariale in caso di variazione del quadro economico dell’opera.