NEWS – Lo stato di emergenza, i poteri della Protezione Civile e le deroghe al Codice dei Contratti Pubblici

Successivamente alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 che ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale relativamente al rischio sanitario connesso alla diffusione del COVID-19) si sono susseguiti diversi provvedimenti che hanno stabilito delle deroghe al D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), alle norme in materia urbanistica e di espropri.

Secondo quanto previsto dal Codice della Protezione Civile, il Capo del Dipartimento emana le ordinanze per determinare gli interventi necessari per affrontare l’emergenza in deroga alle disposizioni di legge nei limiti e secondo i criteri indicati con la dichiarazione dello stato di emergenza; pertanto, l’ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 della Protezione Civile ha previsto che:

“Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per il tramite dei soggetti di cui al comma 1, coordina la realizzazione degli interventi finalizzati:

a) all’organizzazione ed all’effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall’emergenza in rassegna oltre che degli interventi urgenti e necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, con particolare riferimento alla prosecuzione delle misure urgenti già adottate dal Ministro della salute con le ordinanze indicate in premessa, (…) all’acquisizione di farmaci, dispositivi medici, di protezione individuale, e biocidi, anche per il tramite dei soggetti attuatori di cui al comma 1, alla requisizione di beni mobili, mobili registrati e immobili, anche avvalendosi dei Prefetti territorialmente competenti, nonché alla gestione degli stessi assicurando ogni forma di assistenza alla popolazione interessata;

b) al ripristino o potenziamento, anche con procedure di somma urgenza, della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture necessari al superamento dalla specifica emergenza ed all’adozione delle misure volte a garantire la continuità di erogazione dei servizi di assistenza sanitaria nei territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea.(…)

Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. A tali interventi si applica l’articolo 34, commi 7 e 8, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Al fine di garantire l’espletamento degli interventi di cui al comma 4, il Capo del Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 1, provvede, per le occupazioni d’urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione nel possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d’urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.”

In forza degli interventi indicati, l’art. 3 dell’Ordinanza specifica a quali norme il Capo del Dipartimento della Protezione Civile e i soggetti attuatori dal medesimo individuati possono derogare per la realizzazione delle rispettive attività.

In particolare, si prevede che per le attività indicate nell’ordinanza possano essere utilizzate le procedure di cui all’art. 63 e 163 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); si tratta delle due procedure che consentono di affidare lavori, servizi e forniture nel minor tempo possibile.

L’ordinanza indica gli articoli del Codice che possono essere derogati per la realizzazione degli interventi individuati nell’ordinanza e le ragioni per le quali possono essere derogati; segnatamente:

21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;

32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

35, allo scopo di consentire l’acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;

37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;

40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;

60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

63, comma 2, lettera c) relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell’ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza.

Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l’individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all’articolo 26, comma 6, lettera a) del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;

95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;

97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;

31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l’individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento degli incarichi e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

24, allo scopo di autorizzare l’affidamento dell’incarico di progettazione a professionisti estranei all’ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento dell’incarico e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico – progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l’accelerazione della procedura concernente la valutazione dell’interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

157, allo scopo di consentire l’adozione di procedure semplificate e celeri per l’affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;

 – 105, allo scopo di consentire l’immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell’appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016;

106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC;”

Per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, strettamente connessi alle attività di cui alla Ordinanza n. 630, è stato previsto l’utilizzo della procedura di cui all’art. 36 del Codice anche senza previa consultazione di operatori economici; ove esistenti, gli operatori sono selezionati all’interno delle white list delle Prefetture.

Per la realizzazione degli interventi potranno prevedersi delle penalità adeguate all’urgenza, così come lavorazioni su più turni giornalieri purché siano rispettate le norme in materia di lavoro.

Nell’espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla ordinanza è derogata anche la normativa della verifica delle offerte anomale prevista ai sensi dell’art. 97 del Codice dei Contratti in quanto si richiedono le giustificazioni per iscritto e in un termine non inferiore a cinque giorni; qualora l’offerta risultasse anomala, il soggetto aggiudicatario verrebbe compensato per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.

L’art. 3 dell’ordinanza prevede delle deroghe in merito alla approvazione dei progetti: questi ultimi devono essere approvati dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile e dagli altri soggetti attuatori. Essi possono ricorrere, se necessario, alla conferenza di servizi da indire entro 7 giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione.

L’approvazione dei suddetti progetti costituisce, ove occorra, “variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell’area di rispetto e comporta vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori”; allo stesso fine i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, eventualmente necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi “devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo”.

In seguito all’aggravarsi della situazione epidemiologia, sono stati emanati nel corso dell’ultimo mese diversi Decreti-Legge, ognuno dei quali ha stabilito a sua volta nuove deroghe al D.Lgs. n. 50/2016 così come ai contratti in essere.

Il D.L. 2 marzo 2020 n. 9 all’art. 18 prevede la possibilità di incrementare sino al 50% del valore iniziale le convenzioni (fatta salva la facoltà di recesso dell’aggiudicatario entro 15 giorni dalla richiesta di modifica della convenzione da parte della S.A.) “…allo scopo di agevolare l’applicazione del lavoro agile (…), i quantitativi massimi delle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p.A. per la fornitura di personal computer portatili e tablet per i dipendenti delle P.A.”

Nel caso di recesso dell’aggiudicatario o nel caso in cui l’incremento non sia sufficiente al fabbisogno delle P.A., Consip S.p.A. è autorizzata sino al 30 settembre 2020 a svolgere procedure negoziate senza bando per accordi-quadro di fornitura di prodotti e servizi informatici; a tali contratti possono ricorre le P.A. purché attestino la necessità ed urgenza di acquisire le relative dotazioni al fine di poter adottare le misure di lavoro agile di cui al comma 1 per il proprio personale.

L’art. 34 del D.l. 2 marzo 2020 n. 9 prevede che la Protezione Civile e i soggetti attuatori individuati con l’ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 sono autorizzati, nell’ambito delle risorse disponibili per la gestione dell’emergenza, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) – come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 – e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell’intera fornitura, in deroga al Codice dei Contratti.

Infine, il D.l. 9 marzo 2020 n. 14 all’art. 12 autorizza il soggetto attuatore Consip S.p.A. ad acquistare con le procedure di cui all’articolo 34 del D.l. 2 marzo 2020, n. 9, e comunque anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 163, 8° c. del Codice, cinquemila impianti di ventilazione assistita e i relativi materiali  indispensabili per il funzionamento dei ventilatori, al fine di potenziare i reparti di terapia intensiva necessari alla gestione dei pazienti critici affetti dal virus COVID-19.