GARE E APPALTI – Unico centro di interessi ed esclusione dalla gara

Il T.A.R. Basilicata, con la sentenza n. 614 dello scorso 25 settembre, ha affermato la legittimità della decisione della Stazione Appaltante di escludere dalla procedura di gara due imprese che avevano partecipato alla stessa, a seguito del riscontro del reciproco condizionamento delle offerte da queste presentate.

Secondo il Tribunale amministrativo nelle gare pubbliche possono sovente desumersi alcuni indici sintomatici della presenza di un controllo tra imprese che vi partecipano, controllo che, condizionandone i rispettivi comportamenti nelle offerte, preclude il necessario e doveroso rapporto concorrenziale. Costituiscono, ad esempio, elementi rivelatori: i rapporti di parentela fra gli amministratori, le circostanze di luogo e di tempo di presentazione delle offerte e gli elementi formali che caratterizzano gli stessi documenti di gara, quali i tempi di presentazione delle domande di partecipazione e le significative similitudini delle offerte proposte in sede di gara.

Con riferimento al caso dedotto in giudizio, il Giudice amministrativo afferma l’esistenza della contestata violazione dell’art. 80, n. 5, lett. m), del d.lgs. n. 50 del 2016, “sussistendo nella presente questione una situazione di controllo sostanziale “anche di fatto” tra le società … riscontrabile agevolmente dall’analisi di molteplici elementi”.

Osserva infatti che i suddetti indici di controllo di fatto tra le due imprese vanno individuati: a) nei numeri di protocollo di ricezione delle buste contenenti le offerte, immediatamente consecutivi tra loro; b) nella circostanza che le offerte erano contraddistinte dalla stessa data di sottoscrizione; c) anche le domande di partecipazione riportavano la stessa data; d) l’evidente identico errore nell’indicazione della centrale unica di committenza nell’intestazione di entrambe le offerte; e) nella domanda di partecipazione di una delle due imprese, con riferimento all’indicazione dell’indirizzo p.e.c. da utilizzare per le comunicazioni di rito, veniva indicato il recapito dell’altra concorrente. Inoltre con riferimento ai contenuti delle offerte tecniche delle due imprese escluse, se da un lato essi si presentavano speculari tra loro in relazione ad uno dei paragrafi dell’offerta tecnica, dall’altro risultavano perfettamente sovrapponibili le “proposte migliorative” presentate dalle due imprese, inerenti ad altri paragrafi dell’offerta stessa.

Alla luce di tali osservazioni il Collegio che “i cennati elementi, anche considerati nella loro complessiva valenza, inducano a ritenere la riferibilità a un unico centro decisionale delle offerte formalmente presentate da distinte imprese collettive” e pertanto accoglie il ricorso promosso.