Il Consiglio di Stato (sez. V, n. 4248 del 07/09/2017) è intervenuto per chiarire il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di nomine e revoche dei componenti di un Consiglio di Amministrazione di una società a partecipazione pubblica.
Nella fattispecie, il Tribunale Amministrativo della Calabria aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulla impugnazione del provvedimento di revoca degli amministratori della Fincalabra S.p.A., adottato dalla Giunta Regionale; il T.A.R. riteneva infatti che il potere esercitato dalla Regione avesse natura eminentemente privatistica e infra-societaria, per cui il giudice amministrativo non avrebbe potuto pronunciarsi sul legittimo esercizio dello stesso.
La declinatoria della giurisdizione conduceva quindi, in primo grado, ad una pronuncia di inammissibilità del ricorso; secondo i giudici di Palazzo Spada, tuttavia, “il potere di nomina (e quindi di revoca) dei componenti del consiglio di amministrazione esula dalla vicenda societaria in quanto tale, e si risolve piuttosto in un atto amministrativo, prodromico a quella, sul quale il giudice ordinario non può avere competenza perché di suo non concerne o meglio non tocca altrui diritti soggettivi, e dunque chiamato a decidere dell’impugnazione può essere solo il giudice amministrativo“.
La distinzione riprende il principio sancito dall’Adunanza Plenaria (n. 10 del 03/06/2011), secondo cui gli atti di un ente pubblico di costituzione, modificazione ed estinzione di una società esprimono una potestà pubblica e la loro impugnazione è del giudice amministrativo, mentre è del giudice ordinario la controversia sugli atti conseguenti all’utilizzo del modello societario, attraverso i quali l’ente pubblico esercita i poteri ordinari dell’azionista.
Per cui, ribadita la giurisdizione del giudice amministrativo sugli atti prodromici – decisionali della p.a. (che sfociano nel negozio giuridico societario), il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e annullato la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale amministrativo per l’esame del merito del ricorso.