Lo Studio Pettinelli ha assistito l’Associazione Temporanea di Imprese controinteressata nel procedimento di impugnazione (da parte dell’impresa aggiudicataria) del provvedimento di autotutela adottato dalla Stazione Appaltante che disponeva la riedizione della procedura di gara avente ad oggetto l’affidamento di un servizio decennale e l’appalto di lavori di realizzazione di laboratori clinico-diagnostici.
L’annullamento della procedura, oltre alla nuova valutazione dell’interesse pubblico, era stato motivato sulla base del ricorso della stessa controinteressata avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva, del parere di precontenzioso reso dall’ANAC nonché del parere di un legale incaricato dall’Amministrazione.
Il ricorso, che censurava un difetto di motivazione del provvedimento di autotutela, veniva respinto, accogliendo la prospettazione dell’Amministrazione e della controinteressata; in particolare, il T.A.R. riteneva che “Il riferimento alla illegittimità delle scelte progettuali dell’Amministrazione, alla controversia pendente con la controinteressata oltre alla violazione del disposto di cui all’art. 15 del d.lgs. 163/2006 lasciano intendere un radicale ripensamento in ordine alla legittimità del bando di gara ed alla convenienza degli esiti di una procedura così congegnata, ivi, quindi, compresa la possibilità che l’Amministrazione si veda soccombente nel ricorso proposto dalla controinteressata“.
Il bando di gara evidenziava altresì un contrasto con gli artt. 15 e 40 del d.lgs. n. 163/2006, nella parte in cui non prescriveva le qualificazioni SOA per i lavori previsti né la necessaria qualificazione per l’esecuzione dei lavori; le rilevate mancanze non rivestono certamente carattere formale in quanto attengono alla selezione del concorrente qualificato per ciascuna delle prestazioni previste dal contratto.
Ed allora sottolinea il Tribunale come la Stazione Appaltante “ha optato per l’eliminazione preventiva di quegli scostamenti dalla normativa applicabile, evidenziati dall’ANAC, che avrebbero inoltre potuto, prevedibilmente, condurre a successivi annullamenti giurisdizionali, nel caso di specie già azionati dalla controinteressata, così inutilmente ritardando l’esecuzione delle prestazioni richieste“.