GARE E APPALTI – Incarichi di progettazione e categorie edilizie

Il T.A.R. Veneto, Sezione I, con la Sentenza n. 48 del 16 gennaio 2020, accogliendo le difese dello Studio Pettinelli in merito a questioni che lo stesso Tribunale ha riconosciuto essere complesse e nuove, ha affermato un importante principio per cui è la natura del bene oggetto dei lavori edilizi eseguiti dal professionista che determina la classificazione del lavoro nella categoria, e il conseguente possesso in capo all’operatore economico del requisito di capacità tecnica e professionale.

Nella fattispecie sottoposta all’esame del T.A.R., il ricorrente lamentava la mancanza dei requisiti di partecipazione della controinteressata in quanto riteneva che un membro del R.T.P. non avesse dichiarato la categoria dei lavori edilizi oggetto delle sue prestazioni professionali e, inoltre, che il certificato di esecuzione lavori (CEL) allegato non dimostrasse il possesso del requisito richiesto dalla lex specialis in quanto non specificava la categoria edilizia di riferimento. Conseguentemente, il ricorrente affermava che la documentazione prodotta poteva dar prova esclusivamente di aver eseguito lavori per una categoria edilizia inferiore a quella richiesta dalla lex specialis.

La questione era resa ancor più complessa dal fatto che nel corso degli ultimi anni l’evoluzione normativa ha determinato una nuova definizione delle categorie (classi) di lavori che non possono essere sovrapposte alla precedente classificazione.

Accogliendo la prospettazione dello Studio, il T.A.R. Veneto ha affermato che “…l’intervento cui si riferisce l’incarico di progettazione “speso” dal mandante va ricompreso nella categoria E.22, perché il bene che ne è stato oggetto era sottoposto a tutela: ed è proprio la natura vincolata del bene – come nota la controinteressata – a dar conto della complessità dell’intervento di ristrutturazione e adeguamento ed a determinarne la classificazione nella categoria E.22. Semmai, si potrebbe – ma solo residualmente – ipotizzare di classificarlo nella categoria E.21, sulla base del fatto che la “ristrutturazione”, quale tipologia di intervento, è presente in quest’ultima categoria edilizia, e non nella E.22. In nessun caso, tuttavia, lo si potrebbe classificare nella categoria E.20 – come pretende parte ricorrente – poiché questa ha ad oggetto interventi su edifici e manufatti non aventi interesse storico-artistico e non sottoposti a tutela.

Di conseguenza per poter determinare a quale categoria edilizia devono essere ricondotti i lavori eseguiti, vista la recente riforma della classificazione, occorrerà prendere in considerazione la natura del bene oggetto del lavoro all’epoca in cui lo stesso è stato eseguito, senza attenersi pedissequamente a quanto indicato nel Certificato di Esecuzione dei Lavori specie se, come nel caso di specie, l’Amministrazione che lo ha rilasciato ha “sulla natura del servizio di progettazione in discorso, fornito indicazioni contrastanti”.