RISTRUTTURAZIONI DEL DEBITO – Concordato Preventivo – Annullamento ex art. 186 l.f. – Revoca ex art. 173 l.f. Rilevanza degli atti in frode ai creditori

L’annullamento del concordato preventivo secondo quanto previsto dall’art. 186 l.f. è un rimedio concesso ai creditori nei casi in cui la rappresentazione della situazione patrimoniale della società non risulti veritiera, ad esempio a causa della omessa denuncia di uno o più crediti.

L’art. 173 l.f., nel prevedere le fattispecie la cui ricorrenza comporta la revoca dell’ammissione al concordato, fa riferimento all’occultamento o dissimulazione di parte dell’attivo, alla dolosa omissione di denuncia di uno o più crediti, all’esposizione di passività insussistenti o “altri atti di frode”.

Secondo la Corte di Cassazione (n. 18090 del 14 settembre 2016) è chiara l’eadem ratio tra le fattispecie legittimanti la revoca dell’ammissione al concordato e l’annullamento dell’omologazione. La Corte inoltre evidenzia la difficoltà di qualificare la diversa rilevanza di determinate condotte aventi valenza decettiva, a seconda del momento in cui vengono poste in essere.

La Corte ha sancito che “nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, il controllo della regolarità della procedura impone al tribunale la verifica della persistenza sino a quel momento delle stesse condizioni di ammissibilità della procedura già scrutinate nella fase iniziale, dell’assenza di atti o fatti di frode ed, infine, in caso di riscontro positivo di tali condizioni, […] il tribunale deve respingere la domanda di omologazione nonostante la mancata apertura del relativo procedimento”.