GARE E APPALTI – Specifiche tecniche – Necessaria indicazione nei documenti di gara – Principio di equivalenza

L’attività contrattuale della p.a. è governata dal rispetto dei principi di libera concorrenza, in virtù dei quali deve consentire pari accesso agli offerenti senza creare ostacoli ingiustificati alla concorrenza stessa.

In applicazione di ciò i documenti di gara devono dettagliatamente indicare le specifiche tecniche richieste, senza tuttavia creare un’ingiustificata restrizione della rosa dei partecipanti, con nocumento all’interesse pubblico sotteso alla più ampia partecipazione alla stessa. Il principio del favor partecipationis trova applicazione anche nelle ipotesi di mancata previsione di una specifica clausola in tal senso, dovendo in tal caso fare ricorso al concetto di equivalenza, per cui il bando deve comunque reputarsi eterointegrato sul punto, con la conseguenza di non potersi escludere l’offerta che sia idonea a garantire la medesima funzione del bene oggetto della procedura di acquisto

Il T.A.R. Toscana ha osservato tuttavia che “la valutazione dell’equivalenza di un prodotto costituisce espressione di discrezionalità tecnica dell’Amministrazione e può essere sindacato dal giudice amministrativo nella misura in cui si riveli manifestamente illogica, contraddittoria o irrazionale, essendo necessario verificare, attraverso qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte corrispondano in maniera equivalente ai requisiti richiesti dalle specifiche tecniche” (T.A.R. Toscana – Firenze, 19 settembre 2016, n. 1370).