L’Amministrazione, con valutazione discrezionale, può scegliere di affidare la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica anche mediante l’affidamento diretto in house, senza previa gara; tuttavia la giurisprudenza di legittimità ha da sempre richiesto che tale scelta fosse adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano rispetto alle altre opzioni. Tali canoni interpretativi trovano oggi espresso riconoscimento nell’art. 192 del nuovo Codice appalti (d.lgs. 50/2016).
Anche il Consiglio di Stato già nelle more di approvazione del nuovo Codice appalti aveva evidenziato che la nuova previsione impone in capo all’Amministrazione un onere motivazionale rafforzato; da ultimo il Tar Lombardia (Milano), accogliendo tali indicazioni, ha ribadito che, in linea di tendenza con l’ordinamento, la gestione dei servizi pubblici mediante l’affidamento diretto alla società in house, “richiede la dimostrazione che tale scelta, preferita rispetto a quelle del ricorso al mercato, sia supportata da ragioni di convenienza sotto il profilo dei benefici per la collettività” (TAR Lombardia, Milano, sez. III, 3 ottobre 2016, n. 1781/2016).