Il T.A.R. Veneto con la sentenza n. 954 del 4 settembre 2019, ha affermato che l’incapacità dell’offerente di regolarizzare le proprie dichiarazioni attraverso il soccorso istruttorio concesso dalla Stazione Appaltante “non può essere superata nella sede processuale, a pena di violare sia i principi di concorsualità e di par condicio dei concorrenti, sia l’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016. In specie, ad opinare diversamente risulterebbe violato il comma 9 dell’art. 83, a tenor del quale in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione (…), il concorrente è escluso dalla gara”.
Nella fattispecie sottoposta all’esame del T.A.R., il concorrente non aveva indicato in sede di gara servizi/forniture analoghe a quelli oggetto dell’appalto svolte per un importo complessivo di almeno 1,5 volte il valore posto a base di gara. Né questi aveva provveduto a regolarizzare la propria offerta a seguito dell’attivazione da parte della S.A. del soccorso istruttorio; pertanto era stato escluso dalla gara.
Accogliendo dunque la prospettazione dello Studio legale Pettinelli, il T.A.R. ha affermato “che qualora il soccorso istruttorio sia stato attivato – è il caso di precisare: in maniera piena ed esaustiva – a favore del concorrente e questi non ne abbia saputo fruire, non ottemperando alle richieste della stazione appaltante, il concorrente stesso non può vantare alcuna pretesa alla concessione di una seconda “finestra di regolarizzazione”.
Pertanto, una volta che il soccorso istruttorio sia stato attivato dalla Stazione Appaltante in maniera chiara, puntuale ed esaustiva, è onere del concorrente utilizzarlo correttamente ottemperando alle richieste.
Il concorrente escluso invocava, per dimostrare l’effettivo possesso del requisito di partecipazione, l’applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio processuale; sull’argomento il Giudice osserva tuttavia che il richiamo della ricorrente al cd. soccorso istruttorio processuale “…non è condivisibile, dovendo limitarsi l’esperibilità di un simile rimedio – del tutto residuale ed extra ordinem – all’ipotesi dell’omessa o lacunosa attivazione del cd. soccorso istruttorio procedimentale da parte della stazione appaltante.”
Ipotesi che non rinvenibile nel caso di specie, atteso che il soccorso istruttorio procedimentale era stato correttamente ed esaustivamente attivato dalla Stazione Appaltante.