Entra in vigore il 1° agosto 2018 (dopo 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Delibera 13/06/2018) il potere dell’ANAC di impugnare avanti al T.A.R. competente le procedure contrattuali di rilevante impatto o che presentino gravi violazioni.
Ai sensi dell’art. 211, comma 1-bis del Codice (introdotto dall’art. 52-ter della legge n. 96 del 2017) “L’ANAC è legittimata ad agire in giudizio per l’impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture“.
Il comma successivo prevede inoltre che “L’ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante; se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall’ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l’ANAC può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo“.
Con delibera del 13 giugno 2018 (Regolamento sull’esercizio dei poteri di cui all’articolo 211, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50) l’Autorità ha dato attuazione a tale norma, prevedendo che l’impugnazione di cui al comma 1-bis si esercita nei confronti di atti relativi a contratti di rilevante impatto, tali intendendosi:
- quelli riguardanti un ampio numero di operatori;
- relativi a interventi in occasione di grandi eventi;
- “riconducibili a fattispecie criminose, situazioni anomale o sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti“;
- aventi particolare impatto sull’ambiente, il paesaggio, i beni culturali, il territorio, la salute, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale;
- aventi ad oggetto lavori oltre 15 milioni di Euro o servizi e forniture oltre 25 milioni di Euro.
Gli atti impugnabili sono sia quelli di carattere generale (bandi, avvisi, capitolati) che i provvedimenti quali delibere a contrarre, ammissioni, esclusioni e aggiudicazioni.
Il secondo potere d’intervento (ai sensi del comma 1-ter) consente all’Autorità di ricorrere al giudice amministrativo, a seguito dell’emissione di un parere motivato su «gravi violazioni», al quale l’Amministrazione non si sia conformata adottando in autotutela i dovuti (e suggeriti) provvedimenti nel termine concesso, non superiore a 60 giorni.
Le fattispecie legittimanti la trasmissione del parere e l’impugnazione sono le “gravi violazioni” tassativamente indicate:
- affidamento di contratti pubblici senza previa pubblicazione di bando, laddove la pubblicazione sia prescritta dal Codice;
- affidamento mediante procedura diversa da quella aperta e ristretta fuori dai casi consentiti;
- rinnovo tacito di contratti;
- modifica sostanziale del contratto che avrebbe richiesto una nuova procedura di gara ai sensi degli articoli 106 e 175 del codice;
- mancata o illegittima esclusione di un concorrente nei casi previsti dall’art. 80 e dall’art. 83, comma 1, del codice;
- contratto affidato in presenza di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati;
- mancata risoluzione del contratto nei casi di cui all’art. 108, comma 2 del codice;
- bando o avviso che contenga clausole o misure ingiustificatamente restrittive della partecipazione o della concorrenza.
Le due azioni possono essere avviate d’ufficio dall’ANAC su segnalazione da parte dell’autorità giudiziaria amministrativa, del Pubblico Ministero, dell’Avvocatura dello Stato o di altre amministrazioni o autorità pubbliche; è possibile anche la segnalazione da parte di terzi (operatori economici), ma in tal caso l’Autorità si riserva di valutare le iniziative in base alle risorse disponibili e alla gravità di quanto rappresentato.