GARE E APPALTI – Regolamento ANAC per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici

Con delibera n. 533 del 6 giugno 2018, pubblicata in G.U. n. 148 del 28 giugno 2018, l’Autorità Anti Corruzione ha adottato il Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Il Casellario, già istituito presso l’Osservatorio, contiene  tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici.

Quanto all’articolazione del Casellario, esso è suddiviso in tre sezioni distinte in base al livello di accessibilità (“A”, “B” e “C”):

  • La sezione “A” è ad accesso pubblico e contiene i dati riguardanti le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle S.O.A. alle imprese esecutrici di lavori pubblici e le notizie riguardanti le medesime S.O.A.;
  • La sezione “B” è ad accesso riservato alle Stazioni Appaltanti e alle S.O.A. (e dagli operatori economici con apposita istanza) e le informazioni su esclusioni, carenze nell’esecuzione, avvalimenti, misure interdittive, sanzioni, perdita di requisiti per le attestazioni;
  • La sezione “C” è ad accesso riservato all’Autorità e raccoglie i dati utili allo svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo, oltre a cifra di affari, costo del personale, ammortamenti e attrezzatura, natura e l’importo dei lavori eseguiti e versamenti contributivi.

Ai fini della procedura informativa e della successiva iscrizione nel Casellario, si prevede che le S.A. trasmettano all’Autorità le informazioni concernenti l’esclusione dalle gare ovvero fatti emersi nel corso di esecuzione del contratto, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla conoscenza o dall’accertamento delle stesse, pena sanzioni per l’inadempimento dell’obbligo informativo.

Viene quindi data comunicazione di avvio del procedimento all’operatore economico e al soggetto segnalante; l’istruttoria e il procedimento si concludono con l’archiviazione (per infondatezza o inconferenza della segnalazione) oppure con l’adozione – da parte del dirigente ANAC – del testo dell’annotazione che sarà inserito nel Casellario, la sezione del Casellario in cui sarà iscritta la fattispecie oggetto di comunicazione e gli effetti che derivano dall’iscrizione nel Casellario all’esito del procedimento.

Anche le S.O.A. devono inviare le informazioni individuate dall’Autorità, entro il termine di 10 giorni dalla conoscenza o dall’accertamento delle fattispecie ivi indicate o dal momento di assunzione del provvedimento di decadenza o ridimensionamento dell’attestazione.

In merito all’efficacia delle informazioni contenute nel Casellario, va rilevato che l’operatore economico è escluso dalle procedure di gara o dall’accesso alla qualificazione se la scadenza del termine di presentazione delle offerte o l’istanza di qualificazione ricade nel periodo di efficacia dell’annotazione (cinque anni dalla data di prima pubblicazione, dieci anni per le annotazioni prive di carattere interdittivo di cui alle Sezioni A e B).

Regolamento ANAC n. 533 del 6 giugno 2018