GARE E APPALTI – Illegittimo non verificare l’anomalia dell’offerta incompleta degli elementi necessari

E’ noto che in tema di giustificazioni delle offerte il sindacato esterno del giudice amministrativo è assai limitato, dal momento che il processo di verifica di congruità delle offerte è pacificamente considerato un’attività connotata da ampia discrezionalità amministrativa; infatti la legge attribuisce in via esclusiva alla Stazione Appaltante la tutela dell’interesse pubblico nell’apprezzamento del caso concreto.

Tuttavia, il sindacato giurisdizionale sul procedimento di verifica dell’anomalia è possibile laddove la offerta del concorrente, nonché la valutazione di congruità della stessa effettuata dalla Amministrazione, si riveli affetta da manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza.

Su tale argomento si è di recente soffermato il T.A.R. Lazio, secondo cui laddove il convincimento dell’Amministrazione di validità dell’offerta si sia formato su di un’offerta palesemente incompleta degli elementi necessari, il giudizio di non anomalia sia censurabile, con esito favorevole, avanti al giudice amministrativo.

Nel caso di specie, la concorrente aveva fornito delle indicazioni parziali ed incomplete che non permettevano non solo di determinare l’entità dei costi sostenuti, costituendo dunque un’offerta anomala dal punto di vista economico, ma non permettevano neppure di ricostruire compiutamente le dotazioni minime necessarie per l’esecuzione del contratto stesso (ad esempio con riguardo al personale e ai mezzi da utilizzare) e dunque in definitiva la prestazione in concreto offerta.

Il Collegio ha pertanto ritenuto che la valutazione compiuta, con giudizio positivo di congruità, dalla Stazione Appaltante relativamente la giustificabilità dell’offerta presentata in sede di gara dalla concorrente fosse affetta da una macroscopica illogicità e criticità nell’iter logico di valutazione dell’anomalia seguito, che inficiava completamente l’attendibilità del giudizio espresso.

Il Collegio ha quindi ritenuto di poter sindacare nel merito la valutazione positiva della Stazione Appaltante, non incorrendo nei rigidi limiti che incontra il giudice amministrativo nell’esaminare i singoli aspetti del giudizio di anomalia; ciò in quanto nel caso di specie il convincimento dell’Amministrazione dimostrava di essersi formato su di un’offerta palesemente incompleta degli elementi richiesti dalla lex specialis e prescritti dalla legge a pena di esclusione.

Dunque, le censure mosse dalla ricorrente “si riferiscono a circostanze collocate in un momento del procedimento di valutazione di anomalia dell’offerta che, dal punto di vista logico, è anteriore alla formazione del giudizio tecnico-discrezionale finale sulla congruità, e che sono poi refluite su quest’ultimo, rendendolo manifestamente irragionevole” (T.A.R. Lazio – Latina 24/07/2018, n. 445).