Con la sentenza n. 1114/2018 del 4 dicembre 2018 il T.A.R. Veneto, accogliendo le difese svolte dallo Studio Pettinelli, ha affermato la legittimità della partecipazione di una società a capitale pubblico-privato, costituita mediante gara a doppio oggetto, ad una procedura di gara ad evidenza pubblica.
Nel caso sottoposto all’esame del Collegio, veniva infatti contestata la partecipazione ad una gara per l’affidamento del servizio di T.P.L. (Trasporto Pubblico Locale) da parte di una società mista, nella quale la selezione del socio privato era avvenuta a seguito dell’espletamento di gara c.d. a doppio oggetto.
Mediante tale procedura aperta, nel rispetto delle regole del settore dei trasporti dettate dal Regolamento CE 1370/2007, da un lato viene selezionato un socio privato da far entrare nel capitale societario, dall’altro, alla costituenda società a capitale misto viene affidato un servizio di interesse pubblico.
Ebbene, la ricorrente sosteneva l’impossibilità, per tale tipologia di società, di partecipare ad una gara pubblica per l’affidamento di un diverso e ulteriore servizio, all’esterno del territorio o della collettività di riferimento.
Il Collegio, al contrario, accogliendo e condividendo la tesi proposta dallo Studio Pettinelli, ha osservato che:
- dalla normativa di settore non è dato desumere alcun divieto per le società miste di partecipare a gare extra moenia e diventare affidatarie del servizio all’esito di dette gare;
- al contrario l’art. 4, comma 9-bis, del recente decreto Madia afferma che le Amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete “anche fuori dell’ambito territoriale della collettività di riferimento (…) purché l’affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica”;
- l’art. 18, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 422/1997, che vieta la partecipazione ad una procedura per l’affidamento dei servizi di TPL da parte di società destinatarie di affidamenti non conformi al regolamento (CE) n. 1370/2007, non era applicabile al caso in esame in quanto l’affidamento in essere alla società mista era conforme alla normativa comunitaria.
In altri termini, la limitazione alla possibilità di concorrere all’affidamento di servizi in ambiti territoriali diversi da quello già servito dovrebbe risultare espressamente dalla normativa di settore; in mancanza di una norma di tale contenuto, il principio di libera concorrenza e massima partecipazione non può che determinare l’ammissione delle società miste alle gare extra moenia.
Pertanto, il T.A.R. Veneto, rigettando il motivo di impugnazione promosso, ha affermato la piena legittimità della partecipazione della società mista controinteressata.