RISTRUTTURAZIONI DEL DEBITO – Piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lett d), l. fall., atti esecutivi e sindacato del Tribunale

Secondo la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, pronunciatasi con sentenza n. 13719 del 5 luglio 2016, il giudice di merito può e deve verificare ex ante la manifesta possibilità di attuazione del piano stesso (“indipendentemente dalla verificazione dei dati aziendali da parte del professionista attestatore”) e, qualora questa fosse assente, può ritenere revocabili, da parte della curatela, gli atti considerati strumenti attuativi del programma di risanamento.

 

La Suprema Corte ha sancito che “il giudice, per ritenere non soggette alla domanda della curatela gli atti esecutivi del piano attestato medesimo ha il dovere di compiere, con giudizio ex ante, una verifica mirata alla manifesta attitudine all’attuazione del piano di risanamento, del quale l’atto oggetto di revocatoria da parte della curatela costituisce uno strumento attuativo”.

 

L’orientamento della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, al contrario, è nel senso di ritenere esclusa la revocabilità di un atto, pur in astratto lesivo della par condicio, che venga compiuto in esecuzione di un piano attestato a prescindere da ogni valutazione soggettiva in merito alla possibilità in capo al terzo beneficiario dell’atto di percepire l’inidoneità del piano ai fini del risanamento.