RISTRUTTURAZIONI DEL DEBITO – Notifica della cartella di pagamento dopo l’accesso al Concordato Preventivo

La Commissione Tributaria di Milano, con decisione del 21 settembre 2016, ha statuito che l’Amministrazione finanziaria, laddove intenda emettere la cartella di pagamento successivamente all’accesso alla procedura di Concordato Preventivo da parte del debitore – contribuente, deve comunque osservare il principio della “par condicio creditorum” fissato dall’art. 2741 c.c..

L’avvio della riscossione tributaria pone quindi un tema di aggravio del passivo, per l’addebito di sanzioni ed interessi di mora, in una fase posteriore all’accesso alla procedura concorsuale; questione da esaminare alla luce del divieto ex art. 168 L.F. di azioni esecutive sul patrimonio del debitore, a cui corrisponde il divieto, per il soggetto che accede alla procedura, di effettuare pagamenti di crediti concorsuali dopo il deposito (rectius: la data di pubblicazione nel Registro delle Imprese) del ricorso.

Evidente che dal mancato pagamento dei debiti verso l’Erario, dovuto all’osservanza della norma di cui all’art. 168 L.F., non possano conseguire effetti di tipo sanzionatorio; da ciò non deriva tuttavia che la cartella, equiparata al precetto quale atto prodromico all’esecuzione, sia del tutto illegittima se emessa successivamente al deposito del ricorso ex art. 161 L.F. (dovendo intendersi il riferimento anche alla fase c.d. in bianco).

La Corte ha pertanto dichiarato illegittima la cartella di pagamento notificata alla società ammessa alla procedura di concordato preventivo nella parte in cui sollecita il pagamento delle spese, dei diritti e dei compensi di riscossione, nonché degli interessi di mora maturati e maturandi dopo il deposito della domanda di concordato preventivo e delle sanzioni calcolate nella misura massima del 30%.

Tali importi, anche ai fini della redazione della proposta concordataria e dell’accertamento del passivo concorsuale, dovranno considerarsi come non dovuti.