DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI
L’art 5 del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23, dispone il differimento al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. n. 14/2019).
All’art. 9 vengono previste alcune misure per la fase emergenziale, tra cui la proroga di 6 mesi per i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati e con scadenza tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021.
Nei procedimenti per l’omologa del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione del debito pendenti alla data 23 febbraio 2020, il debitore ha la facoltà di presentare, entro l’udienza di omologa, istanza al Tribunale per affinché venga concesso un termine non superiore a 90 giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato o di un nuovo accordo di ristrutturazione del debito; il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale concede la proroga e non è prorogabile ulteriormente. L’istanza è ammissibile se si è già tenuta l’adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall’articolo 177 della Legge Fallimentare.
Il debitore che intende modificare solamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione, può farlo depositando entro l’udienza di omologa una memoria in cui vengono indicati i nuovi termini per adempimento, oltre alla documentazione che comprovi la necessità della modifica dei termini; tale differimento non può essere superiore a 6 mesi rispetto alle scadenze originarie, e richiederà la previa acquisizione del parere del Commissario Giudiziale.
Per il debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all’art. 161, 6° comma L.F., già prorogato dal Tribunale, può presentare istanza per la concessione di un ulteriore proroga sino a 90 giorni, anche nei casi in cui pende ricorso per la dichiarazione di fallimento.
Ai sensi dell’art. 10 del medesimo D. L., tutti i ricorsi depositati nell’arco temporale tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza sono improcedibili, fatto salvo il ricorso per la dichiarazione di fallimento presentato dal P.M.
In conformità a questa previsione, le imprese vengono sottratte all’apertura del fallimento e dell’Amministrazione Straordinaria, dal 9 marzo fino al 30 giugno 2020; nel caso di successiva dichiarazione di fallimento o accertamento dello stato di insolvenza, il periodo di sospensione non viene computato ai fini dell’azione revocatoria fallimentare, né ai fini della stessa dichiarazione di fallimento.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E DI REDAZIONE DEL BILANCIO
Dalla entrata in vigore del D.L. n. 23/20 e fino al 31/12/2020, non trovano applicazione le norme del Codice Civile relative alla riduzione del capitale per perdite; per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.
Questa previsione mira ad evitare che la perdita di capitale, provocata dall’emergenza e manifestata nel corso dell’esercizio 2020, costringa gli amministratori a prendere i provvedimenti imposti dalle norme del Codice Civile (artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter) al fine di scongiurare il rischio di eventuali azioni di responsabilità.
In questo modo, si intende disattivare l’obbligo di adottare misure quali la messa in liquidazione della società, che determinerebbero l’interruzione della continuità aziendale anche di imprese sane e operative prima dell’emergenza.
Con la stessa logica, l’art. 46 del D.L. prevede che nella redazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, sarà possibile operare la valutazione delle singole voci nella prospettiva della continuazione dell’attività facendo riferimento alla situazione esistente alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all’emergenza, cioè al 23 febbraio 2020; il criterio di valutazione deve essere specificamente indicato nella nota integrativa, anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.
La disposizione – ovverosia la valutazione delle voci nella prospettiva di continuazione dell’attività – si applica anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.