GARE E APPALTI – La lista delle lavorazioni non è elemento essenziale dell’offerta laddove questa risulti già completa e determinata

Ad affermarlo, il T.A.R. Veneto che con la sentenza del 19 agosto u.s., (Sez. I, n. 930 del 19/08/2019), accogliendo le difese dello Studio Legale Pettinelli, ha ritenuto legittima la legge di gara che non prescriva la produzione della lista delle lavorazioni a pena di esclusione.

Il T.A.R. prendendo atto della modifica normativa intervenuta con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016, che ha abrogato l’art. 119 del d.p.r. n. 207/2010 ed ha previsto quali criteri di aggiudicazione unicamente quelli dell’offerta economicamente più vantaggiosa e del prezzo più basso, ha concluso che la lista delle lavorazioni è da considerarsi un documento non essenziale per la formulazione di un’offerta economica, laddove quest’ultima sia già completa e determinata.

Nel caso in esame la lex specialis dettava invero una chiara disciplina prevedendo che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta con il criterio del minor prezzo, conseguente al massimo ribasso percentuale offerto sull’importo dei lavori a base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a), del D.Lgs. 50/2016. Ebbene come correttamente rilevato dal Giudice, l’offerta economica doveva essere presentata in uno specifico documento denominato “Documento d’offerta”, generato dal sistema, mentre la lista delle lavorazioni costituiva un documento separato ed autonomo.

Inoltre, il disciplinare richiedeva espressamente a pena di esclusione solo l’indicazione dei valori relativi ai costi della sicurezza, ai costi inerenti della manodopera e agli oneri da interferenza stimati dalla Stazione Appaltante, ovverosia gli elementi costituenti l’offerta economica ai sensi dell’art. 95 del Codice richiamato dal disciplinare medesimo, nonché l’indicazione dello sconto percentuale offerto sul prezzo complessivo posto a base di gara.

Lo sconto percentuale è dunque elemento essenziale e sufficiente, atteso che i prezzi unitari offerti – da indicare nella lista delle lavorazioni non prescritta dal disciplinare a pena di esclusione – venivano ricavati mediante un semplice calcolo aritmetico, applicando lo sconto percentuale offerto sul prezzo complessivo alle singole voci indicate per quantità dalla stessa Stazione Appaltante.

Tale scelta, ad avviso del Giudice, risulta coerente anche con il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016.

Sotto un diverso profilo, ne discende che, in caso di mancata allegazione della suddetta lista da parte di un concorrente, la offerta potrà essere sanata tramite l’istituto del soccorso istruttorio