DIRITTO AMMINISTRATIVO – Affidamento diretto o con gara del servizio TPL

Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4303 del 16 luglio, ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea una questione pregiudiziale per la decisione del ricorso avente ad oggetto il Trasporto Pubblico Locale nella Regione Molise; in particolare, la Regione aveva disposto l’affidamento diretto al gestore del servizio di un incremento chilometrico sulla rete dei servizi minimi regionali di TPL.

Un diverso operatore economico impugnava tale affidamento sulla base di tre motivi: il mancato esperimento della procedura di evidenza pubblica, l’assenza di istruttoria e di previa intesa con gli enti locali interessati; il T.A.R. Molise accoglieva il ricorso con conseguente annullamento della deliberazione regionale.

Secondo il Tribunale, la Regione non poteva sottrarsi, nella istituzione di servizi aggiuntivi di TPL, alla procedura prevista dall’art. 16 d.lgs. 422/1997, e, precisamente, dall’effettuare una completa istruttoria che tenesse conto di tutti i parametri ivi indicati (quali l’integrazione tra le reti di trasporto, il pendolarismo scolastico e lavorativo, la fruibilità dei servizi da parte degli utenti, le esigenze di riduzione della congestione e dell’inquinamento), e dal coinvolgere gli enti locali nella determinazione dei servizi minimi.

Veniva poi proposto appello avanti al Consiglio di Stato, censurando la ritenuta impossibilità di procedere all’affidamento diretto e quindi l’errata applicazione dell’art. 5 del Regolamento Europeo n. 1370/2007; si poneva quindi la questione relativa all’interpretazione di tale norma nel contesto della disciplina nazionale.

Secondo il Consiglio di Stato, “Il dubbio riguarda la corretta interpretazione della norma europea (l’art. 5, comma 4 del Regolamento 1370/2007 prima trascritto) nella parte in cui esclude la facoltà di affidamento diretto dei contratti di servizio pubblico in materia di TPL anche per le ipotesi marginali (c.d. de minimis) ivi previste qualora ciò “sia vietato dalla legislazione nazionale”. Si domanda se, per ritenere operante il suddetto divieto, è sufficiente anche soltanto la previsione da parte del legislatore della regola generale della gara pubblica per l’affidamento dei contratti di servizio di TPL locale (come previsto dal riportato articolo 18, comma 2, d.lgs. 422 cit.) o, invece, è necessario un divieto specifico e riferito proprio a quelle fattispecie per le quali nella legislazione europea è consentito l’affidamento diretto“.

Viene quindi formulata la seguente questione pregiudiziale “Se l’art. 5, comma 4, del Regolamento (CE) 23/10/2007 n. 1370/2007 deve essere interpretato nel senso che ricorre nella legislazione nazionale il divieto all’affidamento diretto del servizio di trasporto pubblico locale, preclusivo dell’affidamento diretto anche nei casi in cui sarebbe consentito dalla normativa euro-unitaria, quando è posta la regola generale della gara pubblica per l’affidamento del predetto servizio ovvero soltanto nel caso di divieto specifico di affidamento diretto anche in relazione alle ipotesi in cui è consentito dalla normativa euro-unitaria“.