PROJECT FINANCING – Individuazione del promotore e discrezionalità amministrativa

Nella fase preliminare della procedura di finanza di progetto, diretta all’individuazione del promotore, la proposta o le proposte presentate devono essere valutate (ex art. 278, 3° c. del d.p.r. n. 207/2010), sotto il profilo della funzionalità, della fruibilità del servizio, della accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, delle tariffe da applicare e della metodologia di aggiornamento, del valore economico del piano e del contenuto della bozza di convenzione.

 

Secondo una recente pronuncia del T.A.R. Emilia-Romagna, sede di Bologna (sez. II 1 aprile 2016 n. 359), “Nel procedimento di project financing la fase preliminare di individuazione del promotore, ancorché procedimentalizzata, è connotata da amplissima discrezionalità amministrativa, essendo intesa non già alla scelta della migliore fra una pluralità di offerte sulla base di criteri tecnici ed economici preordinati, ma alla valutazione di un interesse pubblico che giustifichi, alla stregua della programmazione delle opere pubbliche, l’accoglimento della proposta formulata dall’aspirante promotore”.