La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7959 del 28 marzo 2017, è tornata sul tema del sindacato del giudice sulla fattibilità, quale presupposto di ammissibilità del concordato, sotto il diverso profilo del ruolo del professionista attestatore.
Chiarisce la Corte, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite, che “pur non essendo un consulente del giudice – come si desume dal fatto che è il debitore a nominarlo -, il professionista attestatore ha le caratteristiche di indipendenza (ulteriormente indirettamente rafforzate dalle sanzioni penali previste dall’art. 236 bis della legge fallimentare, introdotto con il D.L. n. 83 del 2012) e professionalità idonee a garantire una corretta attuazione del dettato normativo“.
Per cui l’attestatore viene assimilato ad un ausiliario del giudice, circostanza che comporta che il giudicante ben possa discostarsi dal relativo giudizio, così come potrebbe fare a fronte di non condivise valutazioni di un suo ausiliario.
Si ribadisce infine che il controllo giudiziale del merito della proposta ha sempre l’obiettivo di “consentire ai creditori di esercitare il loro diritto di voto all’esito di una corretta e piena informazione e di formulare un giudizio di fattibilità non formale perché fondato sulla verificazione della sua concreta attuabilità e della corrispondenza alla causa dell’accordo concordatario“.