NEWS – D.L. Liquidità: le sospensioni per le imprese

Il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 prevede diverse nuove misure a sostegno delle imprese e dei lavoratori autonomi nonché la proroga di alcune misure già previste nel D.L. “Cura Italia”.

 

PROROGA MISURE PREVISTE DALL’ART. 60 DEL “CURA ITALIA”

Per tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni in scadenza al 20 marzo così come previsto dal D.L. “Cura Italia”, la scadenza viene prorogata al 16 aprile 2020 senza il pagamento di sanzioni né di interessi; per quanto concerne la scadenza dell’invio della Certificazione Unica la proroga è al 30 aprile 2020.

 

 SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

In aggiunta alle misure già previste con il “Cura Italia”, ai sensi dell’art. 18 del “Decreto Liquidità”, per le imprese con sede o domicilio nel territorio dello Stato, con ricavi non superiori ai 50 milioni di euro e che hanno subito un calo di fatturato di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 (rispetto al periodo d’imposta precedente), sono sospesi per i mesi di maggio ed aprile 2020 i versamenti da autoliquidazione relativi:

  1. alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  2. all’imposta sul valore aggiunto;
  3. ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

Le stesse misure si applicano a soggetti con ricavi superiori ai 50 milioni che abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%.

Per le attività che hanno domicilio o sede nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza la sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto per i mesi di aprile e maggio 2020 si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi del periodo d’imposta precedente, purché sussista un calo di fatturato di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Inoltre, i suddetti versamenti sono in ogni caso sospesi per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019.

Questi versamenti possono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi; non è previsto il rimborso di quanto già versato.

Per i soggetti che hanno domicilio o sede nel territorio dello Stato con ricavi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi percepiti tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, purché nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Per avvalersi di tale opzione va rilasciata un’apposita dichiarazione, per poi versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Pertanto, è abrogato il comma 7 dell’art. 62 del “Cura Italia”.

 

SOSPENSIONE VERSAMENTI DELLE RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Ai sensi dell’art. 18, comma 8 del D.L. 23/2020, per i soggetti di cui all’art. 61 comma 2 del “Cura Italia” anche per il mese di aprile 2020 è confermata la sospensione dei versamenti delle ritenute di cui agli artt. 23 e 24 del d.p.r. n. 600/1973, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi possono essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020; non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

CREDITI D’IMPOSTA

Il D.L. n. 23/2020 prevede l’estensione del credito d’imposta al 50% di cui all’art. 64 del “Cura Italia” anche per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali.