NEWS – D.L. Cura Italia: le sospensioni per le imprese

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 c.d. “Cura Italia” ha previsto diverse misure a favore di partite IVA e imprese, tra le quali alcune che prevedono la sospensione di diversi pagamenti e adempimenti: facciamo un po’ di chiarezza.

 

AGENZIA ENTRATE ED ENTI IMPOSITORI

Per quanto concerne i rapporti tra imprese ed Agenzia delle Entrate ed altri enti impositori, dal 8 marzo fino al 31 maggio sono sospesi termini relativi alle attività:

  • di liquidazione, di controllo e di accertamento;
  • di riscossione;
  • di contenzioso;
  • di risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa;
  • di regolarizzazione delle istanze di interpello.

La presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l’impiego della Posta Elettronica Certificata.

Inoltre, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 8 marzo al 31 maggio 2020, di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e avvisi di addebito.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il entro il 30 giugno 2020; non si procede al rimborso di quanto già versato.

Sono differite al 31 maggio 2020 la rata scaduta il 28 febbraio relativa alla “Rottamazione-ter” e la rata in scadenza il 31 marzo del “Saldo e stralcio”.

Infine, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione negli anni 2018, 2019 e 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, 2024 e 2025.

 

LICENZIAMENTO DEI DIPENDENTI

Ai sensi dell’art. 46, a partire dal 18 marzo 2020 e per i successivi 60 giorni il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, cioè non può licenziare i dipendenti.

Per lo stesso periodo, è precluso avviare procedure d’impugnazione dei licenziamenti, così come sono sospese le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020.

 

SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Ai sensi dell’art. 62 del D.L., per i contribuenti che sono obbligati alla presentazione del modello 730, la messa a disposizione della dichiarazione precompilata è prorogata al 5 maggio, mentre la scadenza dell’invio della dichiarazione viene posticipata al 30 settembre 2020. Il termine per l’invio delle certificazioni uniche è prorogato al 31 marzo 2020.

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 18 marzo 2020, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi:

a) alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;

b) all’imposta sul valore aggiunto;

c) ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

Per le attività che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza la sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti.

I versamenti possono essere effettuativi in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi; non è previsto il rimborso di quanto già versato.

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 18 marzo e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta purché nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

SOSPENSIONE VERSAMENTI DELLE RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Inoltre, ai sensi dell’art. 61 è prevista la sospensione dei versamenti delle ritenute di cui all’art. 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Le misure, oltre ad essere previste per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator sono estese anche a:

a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;

c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale

I versamenti sono sospesi possono essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020; non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

MISURE PER PICCOLE, MEDIE E MICRO IMPRESE

Sono sospese fino al 30 settembre 2020 le scadenze per il pagamento di:

  • rate di prestiti e mutui;
  • canoni di leasing;
  • prestiti non rateizzati;

Non possono inoltre essere revocati fino al 30 settembre 2020 i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti e le linee di credito accordate “sino a revoca”.

Tali benefici non sono automatici, ma è richiesta la presentazione di un’autocertificazione con la quale la PMI attesta di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19.

Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; le imprese possono anche chiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

L’impresa, al momento della presentazione della comunicazione, deve essere in bonis, vale a dire che non avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate; in particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

 

CREDITI D’IMPOSTA

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Agli esercizi commerciali viene riconosciuto un credito d’imposta, nella misura del 60% utilizzabile in compensazione, dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, per immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Sono escluse da tale agevolazione le attività elencate negli allegati 1 e 2 del D.L. 11 marzo 2020, per le quali non è stata disposta l’immediata sospensione dell’attività (es. Ipermercati, supermercati, lavanderie, commercio al dettaglio di prodotti per animali domestici ecc.).