La prima Sezione del T.A.R. Campania, sede di Napoli (sentenza 30 marzo 2016 n. 1630) aveva ritenuto che “L’omessa indicazione del nominativo del professionista incaricato della stesura della relazione geologica non costituisce legittima causa di esclusione dalla gara, ma deve dar luogo allo svolgimento dei poteri di soccorso istruttorio nella più lata accezione ascrivibile alla novella dell’istituto di cui al d.l. n. 90 del 2014.”
Successivamente, secondo la medesima Sezione (sentenza 4 maggio 2016 n. 222), “La carenza dell’indicazione del tecnico geologo e della relazione geologica al progetto esecutivo non è emendabile con il potere di soccorso, trattandosi di un profilo di grave incompletezza dell’offerta tecnica, tale da minarne l’affidabilità e la valutabilità”.
Il contrasto va risolto facendo riferimento all’ultima pronuncia del Consiglio di Stato sul tema (Sezione Quinta, 21 aprile 2016 n. 1595), nella quale si ritiene che “la mancata indicazione del nominativo del geologo non rappresentasse una mera irregolarità (pur se essenziale) della domanda di partecipazione, ma concretasse piuttosto il difetto di un elemento essenziale dell’offerta il quale, ai sensi del comma 1- bis dell’articolo 46 del ‘Codice’, non poteva che comportare l’esclusione dell’appellante […] dalla gara.“