In data 13 febbraio 2020 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Giustizia, ha approvato lo Schema di Decreto Legislativo integrativo e correttivo al Codice della Crisi d’Impresa.
Il Decreto interviene a chiarire la nozione di crisi, sostituendo all’espressione “difficoltà economico-finanziaria” quella di “squilibrio economico-finanziario” e ridefinendo il cosiddetto “indice della crisi”, in modo da renderlo maggiormente descrittivo di una situazione di insolvenza reversibile piuttosto che di una situazione di predizione di insolvenza.
Gli indicatori di crisi sono ridefiniti (dall’art. 3 che modifica l’art. 13, 1° c. del Codice) come “…gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della non sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e dell’assenza di prospettive di continuità aziendale […]. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la non sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi…“.
Inoltre, l’art. 41 dello Schema rinvia al 15 febbraio 2021 l’entrata in vigore degli obblighi di segnalazione dell’allerta (art. 14, 2° c., 2° e 3° periodo, e art. 15 del Codice) incombenti sugli organi di controllo e di revisione, nonché sui creditori pubblici “qualificati”, per le imprese che negli ultimi due esercizi non hanno superato alcuno dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
L’art. 14 del Codice prevede in capo agli organi di controllo l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo tenga costantemente monitorati una serie di aspetti, tra cui l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa. Inoltre, come ulteriore oggetto di monitoraggio e verifica, si indica la sussistenza dell’equilibrio economico-finanziario e il prevedibile andamento della gestione, nonché l’assenza di circostanze indicative della crisi.
Il differimento al 15 febbraio 2021 ha ad oggetto solo gli obblighi di segnalazione all’OCRI e non anche gli obblighi organizzativi introdotti dall’entrata in vigore del nuovo art. 2086, 2° comma, c.c., in forza del quale l’imprenditore “..ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale“.
Sul punto va comunque precisato che già prima della riforma l’organo amministrativo era tenuto a predisporre sistemi di monitoraggio patrimoniale, economico e finanziario idonei a verificare e confermare la continuità aziendale (si vedano ad es. le norme di redazione del bilancio in base al principio del c.d. going concern).
Lo Schema di Decreto chiarisce inoltre (introducendo la previsione nel corpo degli artt. 2257, 2380-bis e 2475 c.c.) che “L’istituzione degli assetti di cui all’articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori“.
Pertanto, l’obbligo per gli amministratori di istituire assetti organizzativi adeguati, in funzione preventiva della crisi, entrerà in vigore per tutte le imprese a decorrere dal 15 agosto 2020, mentre le procedure di allerta entreranno in vigore da tale data solo per le imprese che superino le soglie dimensionali previste.