CONTENZIOSO – Il riconoscimento del privilegio artigiano nell’ambito della procedura di Concordato Preventivo

Lo Studio Pettinelli ha assistito gli organi di una procedura di Concordato Preventivo in una causa avanti al Tribunale Ordinario di Ragusa, avente ad oggetto l’accertamento della natura privilegiata del credito di un fornitore, già ricompreso al passivo concorsuale chirografario in sede di redazione del piano e della proposta.

Il Tribunale di Ragusa (sentenza n. 349 del 17.03.2017), ha ricordato come, ai fini del riconoscimento del privilegio artigiano ex art. 2751 n.5 bis, c.c., assuma rilievo la distinzione tra contratto d’appalto e contratto d’opera.

Nel primo caso l’obbligato è a capo di un’organizzazione d’impresa medio/grande, necessaria allo svolgimento dell’opera o del servizio e conseguentemente incompatibile con la qualifica artigiana del credito maturato a titolo di corrispettivo; nel contratto d’opera, invece, il lavoro prevalente è quello dello stesso obbligato, eventualmente coadiuvato da componenti della sua famiglia o collaboratori, ma sempre secondo il modulo organizzativo della piccola impresa ex art. 2083 c.c.

Conformemente all’orientamento della Suprema Corte, si è sostenuto che la ratio del privilegio artigiano “è di rafforzare la tutela dei crediti derivanti dalla prestazione lavorativa destinata a soddisfare le esigenze di sostentamento del lavoratore, alla quale è riconducibile quella svolta nell’esecuzione di un appalto di servizi o nella vendita di manufatti, per l’opzione in tal senso espressa dal legislatore, evidentemente fondata anche sulla ricorrenza statistica della prevalenza dell’attività lavorativa e sull’inopportunità di una disciplina differenziata caso per caso; nell’appalto d’opera concorrono, invece, nella prestazione, lo svolgimento di attività lavorativa, la fornitura di materia prima e le spese generali connesse all’attività di impresa, sicché l’impossibilità di individuare l’incidenza delle singole componenti e di ritenere prevalente l’attività lavorativa non consentono, mediante l’interpretazione estensiva, di applicare il privilegio in esame anche ai crediti per le prestazioni relative a tale appalto”.

Il Tribunale ha quindi qualificato il rapporto contrattuale dedotto in causa come contratto di subappalto, in quanto “la natura delle lavorazioni eseguite, nonché i materiali adoperati, sono tutti chiari indici della sussistenza dei requisiti richiesti dagli artt. 1655 e ss. c.c.

Si è inoltre evidenziato che “quanto ai criteri di qualificazione della natura artigiana per l’ammissione al relativo privilegio, nel caso di credito sorto anteriormente alla novella dell’art. 2751 bis, n. 5, c.c., operata con D.L. 5/12, entrata in vigore il 10.2.2012, come nella specie, l’iscrizione all’albo di un’impresa artigiana, legittimamente effettuata ai sensi della L. 443/1985, art 5, non spiega alcuna influenza “ex se“, neppure quale presunzione “iuris tantum“, della natura artigiana dell’impresa ai fini dell’applicazione dell’art. 2751 bis n. 5, c.c., dettato in tema di privilegi, dovendosi, a tal fine, ricavare la relativa nozione alla luce dei criteri fissati, in via generale, dall’art. 2083 c.c.; vale a dire l’esercizio di un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia.”

Il Tribunale ragusano ha pertanto stabilito che, nel caso in esame, l’attività della società attrice non potesse rispondere ai predetti indici e requisiti, attesa la presenza di una consistente forza lavoro e di un’organizzazione d’impresa tale da escludere che il processo produttivo potesse essere svolto in misura prevalente con il lavoro del solo artigiano, anche se coadiuvato da membri della famiglia o collaboratori; la domanda è stata quindi rigettata, con accertamento della collocazione chirografaria del credito, così come effettuata in sede di proposta concordataria.