GARE E APPALTI – Legittimo l’avvalimento per l’iscrizione ad albi professionali o specialistici

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, con la sentenza n. 1267/2017, pronunciandosi sul ricorso promosso avverso l’aggiudicazione del servizio di supporto alle attività fiscali, tributarie, previdenziali e amministrativo – contabili, in favore delle Aziende sanitarie della Regione, ha affermato che non sussistono impedimenti alla possibilità per un concorrente ad una procedura pubblica di ricorrere all’istituto dell’avvalimento anche per soddisfare il possesso di requisiti economico – finanziari o tecnici od organizzativi in presenza dell’iscrizione agli albi professionali ovvero il possesso di requisiti di iscrizione ad albi specialistici.

Evidenzia infatti il collegio che la facoltà di ricorrere all’avvalimento è tendenzialmente molto ampia: l’art. 89 del d.lgs. 50/2017 pone infatti quale unico limite quello del divieto di avvalersi di tale istituto per il possesso dei requisiti strettamente personali di carattere generale di cui all’art.  80.

Viceversa, per tutti gli altri requisiti attinenti all’impresa e ai mezzi di cui essa dispone e volti a garantire l’obiettiva qualità dell’adempimento che la amministrazione ha il diritto di richiedere, è in linea di principio sempre ammesso l’avvalimento con altro operatore economico.

Accogliendo dunque la doglianza della società ricorrente il Tribunale ha affermato l’illegittimità della clausola del disciplinare di gara per violazione dell’art. 89 del Codice dei contratti pubblici che, quanto al requisito della necessaria “iscrizione all’albo dei dottori commercialisti di tutti i soci” non ammetteva il ricorso all’avvalimento.