DIRITTO COMMERCIALE – D.L. Cura Italia e norme in materia di svolgimento delle assemblee sociali

In data 17 marzo 2020 è entrato in vigore il Decreto-Legge “Cura Italia”, contenente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19″.

Ai sensi della attuale disciplina in materia di assemblee di società di capitali, la possibilità di utilizzare mezzi elettronici o collegamenti da remoto deve essere espressamente prevista dallo Statuto sociale.

Con l’intento di facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio, il Governo ha introdotto delle misure temporanee al fine di consentire alle società di tenere le proprie assemblee annuali di approvazione del bilancio 2019 nel rispetto dei provvedimenti adottati per contenere il diffondersi dell’epidemia.

Nello specifico, il primo comma dell’art. 106 del Decreto – derogando a quanto previsto dagli artt. 2364, comma 2, e 2478-bis, del Codice civile o alle diverse disposizioni statutarie – prevede che l’assemblea ordinaria possa essere convocata, in prima convocazione, entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, in luogo del termine di 120 giorni (di norma applicabile a meno di redazione del bilancio consolidato o particolari esigenze societarie).

Il secondo comma dispone che con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, le S.p.a., le S.a.p.a., le S.r.l., le società cooperative e le mutue assicuratrici, possano prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto da parte dei soci avvenga in via elettronica o per corrispondenza nonché l’intervento all’assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione.

Le società possono inoltre prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto; viene prevista in ogni caso la deroga alla necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Il terzo comma prevede che le S.r.l. possano, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479, comma 4, del Codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto; questo significa che le S.r.l., in alternativa alla deliberazione assembleare, possono decidere di utilizzare la consultazione scritta o il consenso espresso scritto, e ciò anche quando non sia previsto nell’atto costitutivo, ovvero la decisione assembleare riguardi modificazioni dell’atto costitutivo o la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci o perdite del capitale superiore a 1/3, ovvero quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale sociale.

Il quarto comma prevede regole applicabili alle S.p.A. quotate, a quest’ultime viene concesso di ricorrere all’istituto del rappresentante designato previsto dall’art. 135-undecies, TUE per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche nel caso in cui lo statuto disponga diversamente. Queste società possono inoltre prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga solamente tramite il rappresentante designato, a cui possono essere conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell’art. 135-novies, TUF, in deroga all’art.135-undecies.

Il sesto comma del medesimo articolo estende anche alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo, alle società cooperative e mutue assicuratrici, la possibilità di designare per le assemblee il rappresentante di cui all’art. 135-undecies, TUF, nonché di prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il suddetto rappresentante. In tali casi non si applica l’articolo 135-undecies, comma 5, TUF e il termine per il conferimento della delega di cui all’art. 135-undecies, comma 1, TUF è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.

In conclusione, il settimo comma delimita l’ambito di applicazione temporale della norma “…alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da COVID-19”.