La violazione dell’obbligo di astensione di cui all’art. 29 Reg. Consob 11522/1998 comporta la responsabilità dell’intermediario per il danno subito dall’investitore, consistente nella perdita del capitale investito, e non richiede un’ulteriore prova del nesso causale tra l’inadempimento ed il danno. Tribunale di Milano, 04 settembre 2015