Con Sentenza n. 1845 del 23 marzo 2018, la Sezione Quinta del Consiglio di Stato è tornata sul tema dell’attribuzione dei punteggi nell’ambito delle procedure con offerta economicamente più vantaggiosa, e in particolare sull’istituto della c.d. riparametrazione.
In sostanza, secondo il principio della doppia riparametrazione, terminata la valutazione dei sotto-criteri, la miglior offerta andrebbe premiata con il massimo dei punti attribuibili alla componente tecnica (adeguando proporzionalmente le altre), così da preservare l’equilibrio e il rapporto ponderale con la componente economica; questo anche in assenza di espressa previsione della legge di gara.
Sosteneva l’appellante che la seconda riparametrazione sia ontologicamente insita nel prescelto “metodo aggregativo compensatore”, quale condizione indispensabile per conservare la corretta proporzione tra i criteri di valutazione e i pesi rivestiti nell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; in tal senso si era espresso lo stesso Consiglio di Stato (sez. III, n. 1048 del 16/03/2016; così anche T.A.R. Campania – Napoli, 27/05/2016).
Che il predetto orientamento non fosse isolato, lo conferma un’altra pronuncia secondo cui “la riparametrazione, espressione dell’esigenza di rispettare l’equilibrio tra fattori di valutazione delle offerte in caso di criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in particolare tra la componente tecnica e quella economica, è indispensabile nel caso in cui sia prevista una soglia di sbarramento, vale a dire un punteggio minimo che le offerte devono raggiungere al fine di potere essere valutate, per evitare anomale restrizioni alla concorrenza ed al principio di massima partecipazione” (T.A.R. Veneto – Venezia, sez. I, 19/01/2016; così anche Consiglio di Stato, sez. V, n. 899/2014 e T.A.R. Campania – Salerno, sez. I, 18/03/2015).
Nondimeno, invece di investire l’Adunanza Plenaria della questione, la Sezione Quinta ritiene che vi siano sufficienti elementi per superare la predetta impostazione; viene infatti sancito che “per le gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta più vantaggiosa nessuna norma di carattere generale impone alle stazioni appaltanti di attribuire alla migliore offerta tecnica in gara il punteggio massimo previsto dalla lex specialis mediante il criterio della c.d. doppia riparametrazione, la quale deve essere espressamente prevista dalla legge di gara. Conseguentemente è decisiva la scelta effettuata dalla stazione appaltante nella procedura concorsuale in esame“.
Tale scelta deve essere “chiaramente manifestata nella lex specialis, mediante una esplicita clausola di c.d. doppia riparametrazione ovvero anche mediante una previsione implicita, ma dal significato inequivoco, dalla quale si possa desumere la volontà dell’amministrazione di applicare, non solo il metodo compensativo aggregatore, ma anche la riparametrazione del totale del punteggi complessivamente riportato per l’offerta tecnica, sì da assicurare il rispetto dell’equilibrio tra i diversi elementi di ponderazione previsto dalla stazione appaltante“.